Data: 29/12/2018 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con il via libera da parte della Camera dei Deputati il 18 dicembre 2018, il c.d. Ddl Anticorruzione � diventato legge: nel d.d.l. noto anche come �spazza corrotti�, fortemente voluto dal governo Lega-M5S, trovano spazio numerose innovazioni volte a contrastare i reati contro la P.A. e a implementare la trasparenza di partiti e movimenti politici.

Ddl anticorruzione: le novit�

Nel testo definitivo hanno trovato spazio il c.d. Daspo contro i corrotti, la possibilit� di utilizzare agenti sotto copertura anche per i reati in materia di corruzione, la figura del pentito, nonch� la riforma della prescrizione (stop dopo la condanna in primo grado).
Il provvedimento, inoltre, ha stabilito che per alcuni reati un aumento di pena, ad esempio per l'appropriazione indebita e la corruzione impropria.
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Il reato di appropriazione indebita

Il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 c.p., � commesso da chiunque, per procurare a s� o ad altri un ingiusto profitto, "si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso".


Nella previgente formulazione del testo, ante intervento del d.d.l anticorruzione, il colpevole era punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Un aggravio di pena era previsto qualora il fatto fosse commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario

Appropriazione indebita e corruzione impropria: pene inasprite

La norma resta sostanzialmente inalterata, salvo l'assetto sanzionatorio che � stato modificato dal d.d.l. anticorruzione, sia per quanto riguarda la pena detentiva che l'importo della sanzione economica. In sostanza, chi commette il reato di appropriazione indebita rischia ora di incorrere nella reclusione da due a cinque anni e in una multa da euro 1.000 a euro 3.000.
Incorreranno in pene pi� aspre anche coloro che commettono il reato di corruzione impropria previsto dall'art. 318 c.p. che punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per s� o per un terzo, denaro o altra utilit�, o ne accetta la promessa.Tale condotta � ora punita con la reclusione da 3 a 8 anni, forbice che sostituisce la precedente (reclusione da 1 a 6 anni).

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