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Data: 27/12/2018 20:30:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax – Dal 1° gennaio 2019 ritorna l'indennizzo per chi rottama la licenza commerciale. A stabilirlo la legge di bilancio 2019 approvata dal Senato e ora all'esame della Camera per il sì definitivo. La proroga della misura era stata chiesta in base al fatto che i commercianti rimasti disoccupati prima della pensione, non rientravano tra gli aventi diritto dell'Ape sociale.
Torna dal prossimo 1° gennaio la rottamazione delle licenze commercialiL'indennizzo sarà erogato dall'Istituto di previdenza fino al compimento dell'età per la pensione. A stabilirlo sono i commi 283 e 284 del ddl di bilancio 2019 che ristabilisce la misura del dlgs n. 207/1996 terminata il 31 dicembre 2016. Si tratterà comunque di una misura a regime, dunque strutturale senza scadenza. I titolari di esercizi commerciali costretti, dal prossimo 1° gennaio, a smettere di lavorare in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia potranno ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minimo dell'Inps di 513 euro mensili dal 2019. Un beneficio di cui potranno usufruire i commercianti con 62 anni d'età (57 anni d'età se sono donne) che chiudono definitivamente l'attività e riconsegnano la licenza commerciale. Ristabilita, sempre dal prossimo 1° gennaio, anche la maggiorazione contributiva (in misura pari allo 0,09% come oggi), già pagata dai commercianti e destinata a finanziare il beneficio, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Rottamazione delle licenze commerciali, destinatari della misuraL'indennizzo sarà autofinanziato con una maggiorazione contributiva pari allo 0,09% (a costo zero per le casse Inps e stato). L'aliquota aggiuntiva viene applicata ai contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti all'Inps per la pensione. Le modalità per accedere al beneficio restano quelle già in vigore fino al 2016. Quindi i destinatari saranno: i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, ecc.); i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.); gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.); gli agenti e rappresentanti di commercio. I requisiti richiesti sono: età di 62 anni se uomo, 57 anni se donna; anzianità d'iscrizione di almeno cinque anni alla gestione "artigiani e commercianti" dell'Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell'attività.Il diritto all'indennizzo si consegue con la cessazione definitiva dell'attività commerciale (l'attività deve «cessare»: il negozio, cioè, deve essere chiuso, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell'attività); con la riconsegna dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di entrambe al comune (ovvero solo comunicazione della cessazione) nei casi possibili; la cancellazione dal registro delle imprese; la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio (cd Rec nel caso di iscritti fino al 23 aprile 1999); la cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio. |
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