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Data: 28/12/2018 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - I lavoratori beneficiari della legge 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" godono di tutta una serie di benefici, previsti per poter curare i propri familiari disabili, come i giorni di permesso mensili o le ore giornaliere, a meno che la persona non sia ricoverata a tempo pieno. A chiarire in che modo i permessi giornalieri e orari previsti dall'art. 33 della legge 104 possono essere usufruiti dai lavoratori turnisti o part-time e se sono cumulabili con il congedo straordinario disciplinato dall'art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, ci ha pensato il messaggio Inps n. 3114/2018 (sotto allegato), dopo numerose richieste di chiarimenti legate a particolari modalità organizzative dell'orario di lavoro. Indice:
Permessi legge 104: il problema dei turnisti[Torna su]
I permessi contemplati dall'art. 33 della legge 104/1992 possono essere concessi nella modalità oraria di due ore al giorno o nella misura di tre giorni al mese, in favore del lavoratore che deve assistere la persona handicappata, purché questa non sia ricoverata a tempo pieno. Non tutti i lavoratori però hanno un impiego regolare, organizzato nelle usuali otto ore lavorative giornaliere. Sono molte infatti le attività che, per esigenze produttive, prevedono un orario di lavoro strutturato su turni che, proprio per tale caratteristica, possono prevedere orari notturni o durante i giorni di festa. Il lavoro a turni infatti è previsto proprio per garantire una continuità del lavoro distribuito nelle 24 ore e 7 giorni su 7. In questi casi come si deve regolare il lavoratore che ha bisogno di chiedere i permessi per assistere un familiare portatore di handicap e bisognoso di cure? A rispondere a questa domanda è l'Inps, grazie al messaggio n. 3114/2018, che prima di tutto si preoccupa di definire il lavoro a turni, riportando la descrizione contenuta nell'art. 1 dlgs n. 66/2003: "qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane." Insomma, è chiaro che in questo modo al lavoratore può essere chiesto di lavorare sia di notte, che la domenica. Permessi 104: come possono beneficiarne i turnisti?[Torna su]
Chiariti questi concetti, l'Inps ritiene che, poiché l'art. 33 delle legge 104 prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso al mese, senza fare riferimento a una particolare formula lavorativa, ovvero indipendentemente da turni orari di lavoro o altro, questo beneficio deve considerarsi fruibile anche in occasione di un turno lavorativo festivo. Stesso discorso per quanto riguarda il lavoro notturno. Come risulta dal messaggio Inps "Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l'organizzazione. Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari" e che "l'eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento. In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l'algoritmo di calcolo di cui al messaggio n. 16866 del 28/6/2007, che di seguito si riporta: orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili." Permessi legge 104 e lavoratori part-time[Torna su]
Nel caso in cui il lavoratore abbia un contratto di lavoro part-time, l'Inps precisa prima di tutto che, in virtù del principio di non discriminazione sancito dal dlgs n. 81/2015, per legge egli ha diritto a godere degli stessi benefici previsti in favore del dipendente a tempo pieno. Tornando al part-time inoltre, quando si pensa a questo contratto si è portati in genere a immaginarsi un tipo di lavoro che impegna qualche ora tutti i giorni. In realtà il contratto part-time può assere anche verticale, ovvero concentrato in alcuni giorni della settimana, o misto, ovvero un mix delle due precedenti formulazioni orarie. Considerato l'attuale quadro normativo sul part-time l'Inps ha fornito una formula di calcolo "da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/ orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore." Per quanto riguarda invece il part-time orizzontale "I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati (…) Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell'attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo." Permessi 104: frazionabilità del permesso orario nei contratti part-time[Torna su]
Cosa accade se il lavoratore part-time decide di fuire del permesso orario? Anche per questi casi l'Inps fornisce la formula da applicare a tutti i tipi di contratti part-time, orizzontale, verticale o misto, al fine di calcolare il massimale orario mensile dei permessi:orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici). Permessi 104 e congedo straordinario: cumulo[Torna su]
L'ultima delucidazione fornita dall'Inps nel suo messaggio non fa che ribadire la possibilità, già contemplata dalla circolare n. 53/2008 di cumulare
In particolare l'Inps precisa che il cumulo tra i due benefici può avvenire senza che sia necessario riprendere l'attività lavorativa tra una fruizione e l'altra delle due misure, anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario. Per quanto riguarda infine la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e "delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese (cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2.2)." Leggi anche Legge 104: i permessi retribuiti. Vademecum e testo della legge |
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