Data: 01/01/2019 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Le c.d. ferie solidali rappresentano un istituto introdotto in Italia dal Jobs Act.
Nel dettaglio, la sua disciplina si rinviene nell'art. 24 del d.lgs. n. 151/2015 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità".

Cosa sono le ferie solidali?

La proposta si è ispirata al modello francese della "Loi Mathys" (dal nome del ragazzo dalla cui vicenda è scaturita l'iniziativa legislativa) che consente di "regalare" giorni di ferie ai colleghi che ne abbiano bisogno: si tratta di una cessione a costo zero per le casse dello Stato, che consente, tuttavia, di agevolare i genitori che abbiano bisogno di assistere in prima persona i figli minori a causa del loro peculiare stato di salute.
Il menzionato art. 24, rubricato "Cessione dei riposi e delle ferie" consente ai lavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.
Ciò avviene nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. Solo a seguito dell'intervento dei CCNL il principio solidaristico sancito dalla legge potrò trovare completa operatività.

Ferie solidali: chi può beneficiarne?

La misura è valida sia per i lavoratori del settore privato che per quelli del pubblico impiego. La misura, inoltre, è valida anche per il settore dell'università ed enti di ricerca.
In realtà, i contratti collettivi che hanno fatto da apripista sono stati quelli di farmaceutici e chimici, seguiti da metalmeccanici, fondazione e banche.
Addirittura, in alcuni settori si è ampliata l'operatività della misura e sono state altresì valorizzate e promosse iniziative come la "banca ore solidale".

Ferie solidali e rispetto ferie minime

Il decreto precisa, inoltre, che sono cedibili soltanto le ferie "eccedenti", ovvero quelle che superano i giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, ossia quelli di cui ai diritti sanciti nel d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
In sostanza, a seguito della lettura in coordinato con il d.lgs. n. 66/2003, si ritiene che la cessione di ferie e riposi sia consentita con esclusione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimanale e dei giorni minimi di riposo.
Potranno quindi essere oggetto di cessione soltanto i giorni disponibili che sono quelli che il CCNL prevede in aggiunta al periodo minimo legale di ferie, oppure quelli eventualmente riconosciuti in aggiunta nel contratto individuale con il lavoratore.
Stessa conclusione anche per quanto riguarda il riposo giornaliero di cui il lavoratore ha diritto secondo la legge. Snche in tal caso, sarà consentito cedere solo le ore eccedenti quelle di riposo consecutive che spettano di diritto al dipendente. Il riposo, infatti, resta sempre un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile.

Ferie solidali per gli statali

Anche i dipendenti pubblici possono beneficiare delle "ferie solidali". Nel dettaglio, in una nota diramata il 10 agosto 2018, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato le regole minime affinchè il "dono" delle ferie possa essere esercitato.
Si è tenuto conto delle novità introdotte dal CCNL, sottoscritto per il triennio 2016 – 2018 e relativo al personale del comparto Funzioni centrali, nel quale sono confluiti i precedenti comparti Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Agid, CNEL ed Enac.
L'INL rammenta che possono essere cedute le giornate di ferie maturate, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla L. 937/77.
Nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie, di cui il lavoratore deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 giorni.
Pertanto, conclude l'Ispettorato, si possono cedere, per ciascun anno, fino a 8 giorni di ferie o nel caso di dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione fino a 6 giorni di ferie, nei loro primi tre anni di servizio.

Ferie solidali nella scuola

Non tutti i dipendenti della scuola, ma solo quelli di università ed enti di ricerca possono beneficiare delle ferie solidali. Ciò in quanto, per i primi, valgono ancora le disposizioni del CCNL 2007 (confermate e non modificate dal CCNL 2016-18), mentre per i secondi la previsione è espressamente contenuta nel CCNL 2016-2018, agli artt. 46 (università) e 71 (enti di ricerca).
In particolare, i dipendenti potranno cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, ad altro dipendente che abbia esigenza di assistere figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 in materia di ferie;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.
All'uopo, andrà presentata all'Ente specifica richiesta, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Ricevuta la richiesta, l'Ente renderà tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
Qualora il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni sarà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. Viceversa, se i giorni offerti sono inferiori a quelli richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute saranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

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