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Data: 08/01/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Se, come appartenente al personale militare e delle Forze di Polizia, hai sentito parlare delle modalità di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42 bis e dei criteri che l'amministrazione deve seguire per valutare, accogliere o respingere la domanda di trasferimento, ebbene la sentenza del Tar Lombardia Sezione Terza n. 2916 del 21.12.2018 e pubblicata il 31.12.2018 fa chiarezza su alcuni principi. Ambito di applicazione della normaLa pronuncia è estremamente utile per chi è interessato al settore, in quanto definisce con precisione l'ambito di applicazione della disposizione normativa (art. 42 bis d. lgs. n. 151/01, novellato dall'art. 14 co. 7 L. n. 124/2015). Premesso che l'art. 42 bis ha come fine ultimo la protezione della famiglia e la cura dei minori, il Tar ha ritenuto di non condividere un'isolato orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 5068 del 29.08.2018), che lo ha ritenuto non applicabile al personale militare e delle Forze di Polizia ed, invece, assoggettato alla disciplina speciale dei rispettivi ordinamenti. Il Tar Milano, in armonia con alcuni precedenti (es. Sez. terza n. 2118 del 21.09.2018), chiarisce che l'art. 1496 del codice dell'ordinamento militare prevede che al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle p.a. in materia di maternità e paternità. Inoltre, l'inciso "tenendo conto del particolare stato rivestito" è in linea con la previsione stabilita nel 42 bis in forza della quale il rigetto della domanda di trasferimento deve "essere limitato a casi ed esigenze eccezionali" (che potrebbero consistere in specifiche mansioni svolte in relazione allo stato rivestito). Profili sistematici e generaliRicorda il Tar che i principi espressi dal 42 bis hanno una portata generale e si applicano a tutto il pubblico impiego: in buona sostanza il beneficio della temporanea assegnazione ad altra sede non è riservato al solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 d. lgs. 30.03.2001 n. 165 con figli di età inferiore a tre anni, ma è applicabile anche al personale militare e delle Forze di polizia con identico carico familiare. Quindi, vi rientra il personale in regime di diritto pubblico, anche se questo è organizzato in modo peculiare. Qualsiasi altro diverso criterio esporrebbe ad un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale comunque dipendente dalla pubblica amministrazione. L'istituto, all'interno della temporaneità dell'assegnazione, ha come scopo il contemperamento delle esigenze genitoriali con quelle dell'amministrazione di appartenenza. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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