Data: 02/01/2019 19:40:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Nella risposta n. 123 (sotto allegata) l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le agevolazioni prima casa possono essere godute anche dal contribuente che erediti un immobile, non di lusso, sito nello stesso Comune in cui sia presente una precedente abitazione, sempre non di lusso, che abbia rappresentato fino a quel momento l'unica e prima casa. Questo in virtù della sostituzione prevista dal comma 4-bis della Nota II-bis, art. 1, Tariffa Parte Prima del dPR n. 131/1986, consentita a condizione che, entro un anno dall'acquisto per successione, il contribuente dichiari la non titolarità di un altro immobile nello stesso Comune, in quanto alienato.

Il quesito della contribuente

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Una contribuente si rivolge all'Agenzia delle Entrate esponendo che:

  • nel 1971 ha acquistato il suo unico immobile nel Comune di Roma;
  • poiché l'immobile non poteva qualificarsi come "casa di abitazione di lusso" chiedeva di usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge Tupini;
  • l'immobile acquistato avrebbe soddisfatto anche i requisiti richiesti dal Dpr n. 131/1986, non ancora vigente al momento del suddetto acquisto;
  • detta abitazione, in cui ella ha fissato la propria residenza, costituisce da sempre la sua unica e prima abitazione;
  • nel 2017, deceduto il padre residente in Roma, lasciava in eredità alla stessa la casa di famiglia, anch'essa abitazione non di lusso;
  • è volere della contribuente andare ad abitare nella casa paterna, impegnandosi a cedere, entro un anno, l'appartamento acquistato nel 1971.

Alla luce di quanto esposto la contribuente chiede se sussistono i presupposti per chiedere le agevolazioni prima casa in relazione alla casa del padre che acquisterà in via successoria.

Agevolazioni prima casa: la normativa di riferimento

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L'Agenzia delle Entrate risponde alla contribuente esponendo quali sono i riferimenti normativi in materia di agevolazioni prima casa applicabili nel suo caso:

  • ai sensi dell'art. 69, comma 3, legge n. 342/2000 "Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".
  • ai sensi del successivo comma 4 "Le dichiarazioni (di non titolarità di altro immobile nello stesso Comune di residenza) di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione (..)".

Si alle agevolazioni prima casa a chi possiede un altro immobile

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Ne consegue che le agevolazioni prima casa, che prevedono il versamento delle imposte catastali e ipotecarie in misura fissa, si applicano anche quando l'acquisto della prima casa si realizza per successione. Non solo, poiché risulta che:

  • l'immobile posseduto dal 1971 nel Comune di Roma dalla contribuente ha rappresentato fino ad ora l'unica e prima abitazione;
  • anche la proprietà immobiliare ereditata è sita in Roma,
  • entrambi non rientrano tra le abitazioni di lusso;

la contribuente può godere fin da subito delle agevolazioni prima casa in relazione all'immobile ereditato, in virtù della sostituzione prevista dal comma 4-bis della Nota II-bis, art. 1, Tariffa Parte Prima, applicabili all'unico immobile posseduto nel Comune di residenza. La contribuente infatti, visto che intende impegnarsi nella vendita della casa comprata nel 1971 entro un anno dall'acquisto a titolo ereditario, è in grado di soddisfare la condizione prevista dalla lettera b) della nota II bis, che richiede la dichiarazione di non titolarità di un altro immobile nello stesso Comune.

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