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Data: 15/04/2022 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Reddito di cittadinanza: requisiti reddituali, soggettivi e familiari[Torna su]
I requisiti reddituali, soggettivi e familiari necessari per il riconoscimento del reddito di cittadinanza sono contemplati dall'art. 2 del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. Requisiti che il nucleo familiare deve possedere contemporaneamente e cumulativamente nel momento in cui presenta la domanda per il reddito di cittadinanza e per tutta la durata in cui viene erogata la misura. Trattasi di requisiti di natura soggettiva, reddituale e patrimoniale, vediamoli nello specifico. Cittadinanza[Torna su]
Il primo requisito soggettivo necessario per accedere al reddito di cittadinanza e che da il nome alla misura è la cittadinanza. Il richiedente che presenta domanda deve infatti essere in possesso della cittadinanza italiana o europea, ovvero un suo familiare deve essere titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente o essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Residenza[Torna su]
L'altro requisito soggettivo di cui deve essere in possesso il nucleo familiare che vuole accedere al reddito di cittadinanza riguarda la residenza. In particolare il nucleo familiare richiedente deve risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, da considerare nel momento in cui si presenta la domanda, continuativi. Requisiti reddituali e patrimoniali reddito di cittadinanza[Torna su]
Per quanto riguarda il requisito reddituale, ai fini della concessione della misura, si tiene conto della condizione economica dell'intero nucleo familiare. Requisito reddituale
Escluso dalla misura il componente del nucleo familiare disoccupato per dodici mesi successivi, se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, a meno che queste non siano state presentate per giusta causa. Requisito patrimonio immobiliare e mobiliare
Requisiti reddituali e patrimoniali stranieriIn relazione ai requisiti reddituali e patrimoniali e alla composizione del nucleo familiare, i cittadini di paesi che non fanno parte dell'Unione Europa devono presentare "apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana." Regola questa che non vale per i cittadini extra UE quando:
Reddito di cittadinanza: assenza di condanne[Torna su] Ai requisiti di natura soggettiva, reddituale e patrimoniale appena visti se ne affianca uno di particolare importanza, che riguarda l'assenza di condanne penali. Il soggetto che presenta domanda per il reddito di cittadinanza non deve essere infatti sottoposto a misura cautelare, adottata anche dopo la convalida del fermo o dell'arresto e nei 10 anni precedenti non deve aver riportato condanne definitive in relazione ai reti elencati nell'art. 7 comma 3 del decreto legge 4/2019. Trattasi in particolare di reati contemplati:
L'esclusione dalla misura vale anche in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti per i soliti reati. La presenza di condanne per i suddetti reati comporta la revoca della misura da parte dell'INPS, se già erogata, con l'impossibilità di presentare nuovamente la domanda per il reddito di cittadinanza, se non siano decorsi 10 anni dalla condanna. Leggi anche Il reddito di cittadinanza
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