Data: 10/01/2019 19:30:00 - Autore: Alessandra E. Di Marco

Avv. Alessandra E. Di Marco - Con la legge di bilancio è stata introdotta la misura del reddito di cittadinanza.

L'introduzione di tale misura ha suscitato diverse polemiche poichè la sensazione principale è stata quella di ritenere che si tratti di una elargizione di denaro che verrà versata a titolo del tutto gratuito per il semplice fatto di avere un reddito sotto la soglia della povertà.
Eppure è sufficiente leggere attentamente la legge per comprendere che così non è e che si tratta per lo più di una misura molto più simile alla NASPI.
Infatti solo nel caso di pensione di cittadinanza ovvero del sussidio che verrà versato in favore di soggetti ultrasessantacinquenni, non sono previsti obblighi per i beneficiari se non la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio.

Gli obblighi dei beneficiari del reddito di cittadinanza

Per tutti gli altri invece, oltre ai requisiti inerenti il reddito vene sono altri che di fatto vincolano il beneficiario, pena la perdita del beneficio, e che effettivamente permettono di equiparare il reddito di cittadinanza ad una sorta di sussidio di disoccupazione.
Dunque a voler essere corretti si tratta di un sussidio che verrà erogato in favore di soggetti che trovatisi in una condizioni di disoccupazione possono disporre di un aiuto economico.
Ma, e qui sta la dimostrazione che non si tratta di un sussidio che potrà essere versato nei confronti di chiunque, il beneficiario non dovrà solamente trovarsi in una condizione di difficoltà economica.
Innanzitutto è bene precisare che alla misura avranno accesso solo ed esclusivamente i soggetti in possesso di un diploma o di una qualifica professionale, e/o frequentare allo stato un corso professionale volto ad acquisire una specifica competenza.
Già questa condizione esclude di fatto una buona fetta di persone che se potessero rientrarvi in base al requisito del reddito in verità non potranno beneficiare di tale misura in quanto non possono essere avviati a nessun tipo di attività lavorativa.
Gli studenti invece tra i 18 ed i 24 anni potrebbero usufruire del sussidio solo ed esclusivamente se il reddito della famiglia di origine sia sotto la soglia di povertà, e purchè svolgano solo l'attività di studente.
Ulteriore obbligo sarà quello di attivarsi al fine di reperire, anche con l'ausilio degli appositi centri per l'impiego, un nuovo impiego, pena perdita del beneficio.
Peraltro in merito alla ricerca di una nuova occupazione vi sono poi più o meno gli stessi presupposti/limiti previsti per la NASPI (con cui comunque il reddito di cittadinanza potrà concorrere con le dovute riduzioni) ovvero il lavoratore non potrà rifiutare più di tre impieghi che gli vengano offerti, e che siano stati ritenuti congrui.
Allo stesso modo si perde il beneficio se si recede dal contratto di lavoro senza giusta causa per due volte nel corso di un anno solare e ancora se non si rispettano gli obblighi fissati con progetti dei Comuni.
Pertanto non può definirsi una misura che, come sostenuto da molti, disincentiva il lavoro, al contrario si tratta di una misura volta addirittura ad invogliare i lavoratori e ad agevolare la loro ricollocazione nel mondo del lavoro.
Tutte le condizioni in ogni caso saranno definitivamente chiarite con l'approvazione del decreto attuativo, in questi giorni all'esame del Consiglio dei Ministri.

Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco

alessandradimarco@virgilio.it







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