Data: 11/01/2019 05:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Quando si parla di responsabilità medica, si suole far riferimento alla responsabilità civile o penale nella quale il sanitario può incorrere in conseguenza dello svolgimento della propria prestazione professionale.

I medici sono tuttavia gravanti anche da precisi obblighi di natura deontologica, dettati dall'apposito codice e che possono determinare un'ulteriore responsabilità, questa volta nei confronti del proprio ordine.

Illegittimo rifiutare cure o soccorso

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Tra gli obblighi deontologici ai quali soggiacciono i medici, merita di essere segnalato l'obbligo di intervento.

Esso trova la sua fonte nell'articolo 7 del codice deontologico e impone al medico di non sottrarsi dal prestare soccorso o cure d'urgenza, indipendentemente da quale sia la sua abituale attività. In caso di urgenza, egli deve attivarsi tempestivamente per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.

Obbligo di intervento e omissione di soccorso

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Per molti commentatori, la previsione dell'articolo 7 costituisce un'applicazione rigorosa di quanto stabilito dall'articolo 593 del codice penale, che punisce l'omissione di soccorso e che può riguardare il comportamento di tutti i cittadini

L'obbligo di attivarsi infatti, mentre per un normale cittadino scatta quando si trova di fronte a un minore abbandonato o al corpo di un individuo ferito o ammalato e quindi incapace di provvedere a se stesso, per il medico, almeno dal punto di vista deontologico, scatta ogniqualvolta lo stesso viene avvertito della necessità della sua opera.

Esclusioni

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In ogni caso, deve ritenersi che l'obbligo di intervento del medico venga meno quando un altro medico abbia già prestato l'assistenza al malato e quando ci si trovi di fronte a cause di forza maggiore che impediscono l'intervento.


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