Data: 11/01/2019 20:00:00 - Autore: Giovanni Giangreco Marotta

Avv. Giovanni Giangreco Marotta - La mediazione civile e commerciale, istituita con il decreto legislativo n. 28/2010, compie nove anni il prossimo 4 marzo.

L'art. 1 del decreto cit. specifica che per mediazione civile si intende "l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

La mediazione civile, quindi, è uno strumento che il legislatore ha previsto in favore di cittadini ed aziende per risolvere le proprie liti più velocemente di quanto possa fare un tribunale e con maggiore soddisfazione.

Mediazione civile e commerciale: i dati

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Infatti, le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia evidenziano che si raggiunge un accordo nel 44,3% dei casi cui le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione.

Tuttavia, in alcune materie quali i diritti reali, le successioni ereditarie, l'affitto di aziende, i contratti di locazione e le divisioni, la mediazione civile esprime la sua massima efficacia e la media di accordi raggiunti sale fino al 55%. La spiegazione è data dal fatto che sono materie in cui tra le parti in lite c'è un rapporto di prossimità e, quindi, la tipicità del procedimento della mediazione civile riesce a esprimere la massima efficienza.

Se poi consideriamo che è in costante crescita anche il trend di comparizione delle parti convocate, dette percentuali sono destinate a crescere sensibilmente.

La mediazione civile, quindi rappresenta per cittadini e imprese un ottimo sistema alternativo di risoluzione delle liti che, inevitabilmente, riflette i suoi effetti positivi sul sistema di giustizia italiano: più sono gli accordi raggiunti in mediazione, meno sono le cause che ingolfano le aule dei tribunali e maggiori sono le entrate nelle casse dello Stato, atteso che gli organismi di mediazione civile sono enti i cui profitti sono soggetti a regolare tassazione.

Quali sono quindi i vantaggi per lo Stato?

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Come detto, il primo effetto positivo per lo Stato è la diminuzione del numero delle cause.

Nelle materie per cui è obbligatorio lo svolgimento del tentativo di una mediazione, la diminuzione delle iscrizioni di nuove cause in tribunale nel 2014 è stata del 15%.

Riduzione delle cause equivale per lo Stato a meno spese e a una migliore qualità del lavoro dei giudici e del personale amministrativo.

Quanto alla migliore qualità del lavoro dei giudici e del personale amministrativo è di difficile determinazione ma si può facilmente supporre che uno sgravio del ruolo dei magistrati non possa che arrecare benefici all'intero comparto della giustizia italiana.

I vantaggi economici

I vantaggi economici, al contrario, sono misurabili e sono stati evidenziati nel convegno "Mediazione Civile dal 2010 – Risultati e iniziative in un confronto con le istituzioni", organizzato il 19 ottobre 2018 dalla "Commissione Conciliazione dell'Ordine dei Commercialisti di Roma" presso la Corte di Appello di Roma. [2]

Incrociando i dati forniti dalla Fondazione Lugi Einaudi Onlus per studi di politica, economia e storia, dal portale della Commissione per l'efficienza della giustizia (Consiglio d'Europa), dalla Banca d'Italia, dall'Istat e da una rassegna de l'Espresso Il Sole 24 Ore e Lavoce.info, con quelli dell'Istat, la "Commissione Conciliazione" ha determinato in 1.293,72 euro il costo pubblico medio di un processo civile. Moltiplicando tale importo per i 18.298 accordi conclusi in mediazione nel 2017, si ottiene il risparmio generato dallo Stato che è pari ad euro 23.672.488.

Inoltre, sempre dagli atti del convegno sopra richiamato, risulta che nel 2017 il fatturato degli organismi di mediazione è stato di 39.675.326 euro.

Conseguentemente, lo Stato ha guadagnato 7.154.566 euro a titolo di Iva al 22%; 10.244.039 euro per Irap e Ires al 31,5%; 1.847.000 euro di contributi pagati per lavoro dipendente, considerando che a fronte di 615 organismi di mediazione si registrano almeno 615 dipendenti, per un totale di 19.245.605 euro.

Complessivamente, quindi, lo Stato ha guadagnato 19.245.605 euro per l'imposizione fiscale agli organismi di mediazione ed ha risparmiato euro 23.672.488 sui costi della giustizia, per un totale di 42.918.093 euro.

Quanto ha perso lo Stato nel 2017?

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L'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. 28/2010, sancisce che "il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 (ndr. mediazione civile obbligatoria), non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

Purtroppo, detta sanzione è raramente comminata dal magistrato.

Per tale motivo, si stima che lo Stato, solo nell'anno 2017, abbia perso circa 20.500.00 euro [3] per la mancata applicazione delle sanzioni normativamente previste.

Mediazione, opportunità molteplici

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La mediazione civile, dunque, rappresenta per lo Stato una vera opportunità sotto molteplici punti di vista.

Innanzitutto, è un vero e proprio strumento di pacificazione sociale autogestito dai soggetti in lite. Sono questi ultimi, infatti, che, assistiti dai propri avvocati e con l'aiuto del mediatore, determinano i contenuti del proprio accordo. Un accordo raggiunto all'esito di una procedura di mediazione ha lo stesso valore di una sentenza passata in giudicato: costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 d.lgs. 28/2010). Tuttavia, al contrario di una sentenza, che mediamente viene eseguita spontaneamente solo nel 30% dei casi, l'accordo raggiunto in mediazione viene rispettato nella quasi totalità dei casi.

Inoltre, come abbiamo visto, lo Stato nel 2017 ha incassato dai vari organismi di mediazione la ragguardevole somma di circa 19.000.000 € ed ha risparmiato più di 23.000.000 € per i mancati giudizi proposti.

Ne avrebbe incassati altri 20.500.000 se solo i giudici avessero pedissequamente applicato le sanzioni vigenti per il mancato avvio di procedure nelle liti per cui è prevista la mediazione obbligatoria, o per l'assenza ingiustificata della parte chiamata in mediazione.

Ad oggi, la mediazione civile, oltre a costituire una valida alternativa al giudizio per la risoluzione delle liti e ad essere un indiscusso strumento di pacificazione sociale, ha per le casse dello Stato italiano un valore effettivo di 42.000.000 euro l'anno e un valore potenziale di 62.000.000 euro.

Estendere la mediazione obbligatoria

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Considerato quanto detto, non sarebbe il caso di potenziare la mediazione civile prevedendo una estensione del novero delle materie per cui è prevista l'obbligatorietà del tentativo di mediazione?

Si potrebbero suggerire i contratti di appalto, d'opera, di mandato, di mediazione e di agenzia. Sono materie caratterizzate dal rapporto di prossimità tra le parti per le quali gli organismi di mediazione già svolgono procedure di mediazione facoltative che si concludono con successo.

Paradossalmente, ad oggi, è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione civile per una controversia condominiale, ma tale tentativo non è obbligatorio per le controversie relative ai rapporti tra l'amministratore e il condominio (contratto di mandato) o tra lo stesso condominio e la ditta che ha rifatto la facciata dell'edificio (contratto di appalto).

La mediazione civile è un ottimo istituto che porta ogni anno ottimi risultati, ci sono solo piccole anomalie su cui intervenire.

In tal modo, si amplificherebbe l'effetto benefico di pacificazione sociale della mediazione civile e, non male, lo Stato ne trarrebbe un sostanzioso beneficio economico.

Avvocato Giovanni Giangreco Marotta

primaveraforense.it


[1]I dati riportati sono tratti dalle analisi fornite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa.

[2]Per un approfondimento dello studio effettuato dalla Commissione Conciliazione dell'Ordine dei Commercialisti di Roma, si possono consultare gli atti del convegno, seconda parte, cliccando qui.

[3]Detto importo è stato determinato moltiplicando le 86.501 mancate partecipazioni al primo incontro per 237 euro, ovvero l'importo del contributo unificato per una causa il cui valore è compreso fra le 5.000 euro e le 26.000 euro, il valore mediano fornito dal Ministero della Giustizia per le mediazioni svoltesi nel 2017.


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