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Data: 11/01/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il nuovo anno ha portato con sé diverse novità per i contribuenti. Tra queste ha destato particolare attenzione la misura, prevista dall'art. 4 del decreto fiscale collegato alla manovra, che consentirà di estinguere oltre 12 milioni di posizioni debitorie. Leggi anche: Stralcio debiti fino a mille euro: come funziona Nel dettaglio, si è previsto l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
I debiti "stralciabili"[Torna su] La cancellazione delle cartelle esattoriali, che avverrà ad opera dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), coinvolgerà 5 milioni di piccoli debitori a cui saranno "condonati" debiti tributari (ad esempio ICI, tassa rifiuti e bollo auto) e debiti relativi a multe stradali risultanti da carichi particolarmente "risalenti" nel tempo. Lo stralcio, invece, non troverà applicazione per alcune tipologie di debiti espressamente indicati: vi rientrano quelli relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, nonché quelli per multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Per quanto riguarda l'importo da stralciare, questo sarà calcolato alla data di entrata in vigore del decreto fiscale (24 ottobre 2018) è sarà comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi. Come verificare se i debiti sono stati cancellati?[Torna su] Ma cosa è tenuto a fare il contribuente per beneficiare dello stralcio? Nulla, poiché il provvedimento stesso chiarisce che la procedura sarà attivata d'ufficio direttamente dal Fisco, senza che sia all'uopo necessaria alcuna domanda o procedura particolare. La data dell'annullamento è fissata al 31 dicembre 2018: il contribuente, spiega il decreto, potrà verificare autonomamente la sua situazione debitoria all'interno dell'area riservata Agenzia Entrate-Riscossione. La verifica "fai-da-te" potrà dunque avvenire direttamente da casa propria, senza recarsi negli uffici dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, semplicemente collegandosi al portale dell'ex Equitalia. Ad ogni contribuente Ader offre quattro vie d'accesso al fine di scoprire se la cartella è stata stralciata d'ufficio. In primis, l'utente potrà accedere al portale utilizzando le proprie credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale). In alternativa, l'accesso sarà consentito attraverso le credenziali di accesso rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (Codice Fiscale, PIN e Password) per accedere al cassetto fiscale o alla dichiarazione precompilata. In alternativa, sarà possibile accedere anche tramite il sito INPS e consultare la propria situazione dopo l'autenticazione con codice fiscale e PIN, altrimenti è disponibile anche l'accesso via SMARTCARD (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta effettuato l'accesso all'aria riservata attraverso una delle modalità illustrate in precedenza, il contribuente verificherà da solo se sono presenti o meno posizioni debitorie che lo interessano ovvero se quelle precedentemente attive sono state oggetto di sanatoria. Cosa accade a chi ha già pagato?[Torna su] Nulla di fatto, invece, per i contribuenti che hanno già pagato prima del 24 ottobre 2018: l'art. 4 del decreto fiscale, infatti, chiarisce che resteranno definitivamente acquisite le somme versate prima della data di entrata in vigore del provvedimento. Notizie migliori per le somme che sono state versate in data successiva: queste potranno essere, in primis, imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza. In assenza anche di questi ultimi, le somme saranno rimborsate (cfr. art. 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, d.lgs. n. 112/1999). A tal fine, l'agente della riscossione presenterà all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 112/1999. In caso di mancata erogazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione sarà autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. |
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