Data: 11/01/2019 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Il decreto legislativo numero 101/2018, di adeguamento al GDPR, ha dato mandato al Garante per la protezione dei dati personali di verificare la conformit� dei Codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, statistici, scientifici e investigazioni difensive al regolamento europeo sulla privacy.

Le nuove regole deontologiche in materia di privacy (qui sotto allegate) sono quindi pronte per essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Indice:

A chi si applicano le nuove regole deontologiche

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Nel dettaglio, tali regole interessano:

- gli avvocati o i praticanti che esercitano l'attivit� in forma individuale, associata o societaria e che svolgono un'attivit� in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari,

- gli avvocati stranieri esercenti legalmente la professione in Italia,

- i soggetti che svolgono attivit� di investigazione privata in conformit� alla legge e in forza di uno specifico incarico anche da parte di un difensore.

Attivit� interessate

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Le attivit� interessate dalle nuove regole sono le investigazioni difensive o fatte per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e che comportano un trattamento di dati personali, sia durante il procedimento, sia prima dello stesso, sia dopo la sua definizione.

Attenzione alle istruzioni

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Particolarmente importanti sono le istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Con queste, infatti, occorre fornire delle indicazioni precise circa le modalit� da osservare nello svolgimento del proprio compito.

Bisogna poi prestare una specifica attenzione all'adozione di tutte le cautele necessarie a prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza in una serie di ipotesi, elencate dall'articolo 2 comma 4 delle regole deontologiche, quali ad esempio lo scambio di corrispondenza, specie per via telematica, l'esercizio contiguo di attivit� autonome all'interno di uno studio, l'utilizzo di dati di cui � dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive, o la conservazione di atti relativi ad affari definiti.

Informativa unica

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� prevista, per l'avvocato, la possibilit� di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali unitamente alle notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

A tal fine si pu� provvedere all'affissione di appositi documenti nei locali del proprio studio ed, eventualmente, alla pubblicazione sul proprio sito internet, anche ricorrendo a formule sintetiche e colloquiali.

Conservazione e cancellazione dei dati

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Per quanto riguarda la conservazione e la cancellazione dei dati, le nuove regole deontologiche prevedono che alla definizione di un grado di giudizio o alla cessazione dello svolgimento di un incarico non consegue la dismissione automatica dei dati, che possono essere conservati se ci� risulta necessario in relazione ad altre ipotizzabili esigenze difensive. Se la conservazione � richiesta per adempiere a un obbligo normativo, la custodia si estende ai soli dati personali effettivamente necessari per adempiere.

Altro aspetto degno di nota della norma che si occupa della conservazione e della cancellazione dei dati � quello in forza del quale la sospensione o la cessazione dell'esercizio della professione non comporta necessariamente la cessazione della titolarit� del trattamento.

Comunicazione e diffusione dei dati

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In materia di comunicazione e diffusione dei dati, invece, le regole deontologiche ammettono il rilascio di informazioni non coperte da segreto nei rapporti con i terzi o con la stampa qualora ci� si renda necessario per la tutela dell'assistito e anche qualora ci� non sia stato concordato con l'assistito stesso.

Vanno in ogni caso rispettati sempre i principi di liceit�, trasparenza, correttezza e minimizzazione dei dati di cui al GDPR, i diritti e la dignit� dell'interessato e di terzi e gli eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.

Accertamenti

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Infine, va segnalato che in materia di accertamenti ispettivi, viene riconosciuto all'avvocato il diritto a che agli stessi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato.


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