Data: 11/01/2019 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Ai consumatori finali di beni e servizi, forniti da soggetti Iva obbligati a emettere la fattura elettronica, sar� messa a disposizione la copia cartacea o analogica del documento. Dal punto di vista fiscale la copia cartacea di cortesia non ha valore, prevalendo il contenuto della fattura elettronica in formato digitale, salvo per� prova contraria. Invece per i soggetti esonerati dall'obbligo dell'emissione della fattura elettronica � prevista l'archiviazione del documento sulla pec o la conservazione analogica del documento.

Indice:

Fattura elettronica e dubbi

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Dal primo gennaio di quest'anno la fattura elettronica � entrata a regime. Questo cambiamento, di fatto, sta creando non pochi problemi a quanti, poco avvezzi alle moderne diavolerie elettroniche, devono adeguarsi. I problemi a dire il vero interessano pi� che altro coloro che le fatture le devono emettere, visto che, per i consumatori finali non ci sono grossi cambiamenti, a parte quello del documento in formato cartaceo, dal quale hanno difficolt� a staccarsi.

All'Agenzia delle Entrate � infatti pervenuto il seguente quesito: premesso che a partire dal primo gennaio 2019 i professionisti saranno obbligati a emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva "Il cliente pu� pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato PDF? Se fornisce la pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure � tenuto a scaricarlo dal SdI? Vediamo insieme la risposta.

Copia di cortesia per il consumatore finale

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L'Agenzia delle Entrate risponde al primo quesito rinviando alla normativa di riferimento. Trattasi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 127/2015, il cui comma 3 prevede che, in relazione alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato "Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogicosar messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolt� dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura." Quindi se l'operatore Iva � obbligato a emettere fattura elettronica (a eccezione dei soggetti esonerati) il consumatore privato ricever� una copia cartacea o analogica (pdf), a meno che non decida di rinunciarvi.

I soggetti esonerati possono ricevere fattura elettronica sulla pec

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Per rispondere alla seconda domanda l'Agenzia delle Entrate prosegue nell'esposizione del contenuto dell'art. 1 del decreto legislativo n. 127/2015, facendo presente che dalla lettura della norma emerge altres� che:

  • i consumatori finali persone fisiche;
  • gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio;
  • i condomini e gli enti non commerciali,

possono decidere anche di ricevere le fatture elettroniche emesse nei loro confronti dai rispettivi fornitori a un indirizzo pec. I soggetti che operano in regime di vantaggio o forfettario e gli operatori identificati in Italia sono infatti esonerati:

  • dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche;
  • dall'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute se non provvedono a comunicare al cedente/prestatore l'indirizzo pec o il codice destinatario per la loro ricezione.

Per chi opera nel regime dei minimi o in quello forfettario, quindi, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ci saranno due possibilit�:

  • conservazione analogica (formato pdf) della fattura, se non si comunica la pec o il codice destinatario a cui il sistema di interscambio invier� le fatture emesse;
  • archiviazione digitale, se si � provveduto a comunicare la pec o il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche.

Valore fiscale della copia di cortesia

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Fin qui, tutto chiaro, ma che valore ha la copia cartacea di cortesia? Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, dal primo gennaio 2019 ai consumatori finali nazionali privati e ai clienti non stabiliti esteri viene consegnata una copia cartacea o in formato pdf della fattura elettronica, che non ha alcun valore fiscale, visto che � considerata una copia di cortesia finalizzata solo a rendere pi� leggibile il documento.

In caso di controllo documentale infatti, qualora fosse rilevata una difformit� tra il contenuto della copia analogica (cartacea) rilasciata al consumatore finale e quello della fattura elettronica, ai fini tributari, saranno ritenute valide solo quelle elettroniche, ovvero in formato digitale, a meno che il ricevente non provi il contrario (ad esempio producendo la documentazione del pagamento eseguito.)

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