Data: 11/01/2019 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Ai consumatori finali di beni e servizi, forniti da soggetti Iva obbligati a emettere la fattura elettronica, sarà messa a disposizione la copia cartacea o analogica del documento. Dal punto di vista fiscale la copia cartacea di cortesia non ha valore, prevalendo il contenuto della fattura elettronica in formato digitale, salvo però prova contraria. Invece per i soggetti esonerati dall'obbligo dell'emissione della fattura elettronica è prevista l'archiviazione del documento sulla pec o la conservazione analogica del documento.

Indice:

Fattura elettronica e dubbi

[Torna su]

Dal primo gennaio di quest'anno la fattura elettronica è entrata a regime. Questo cambiamento, di fatto, sta creando non pochi problemi a quanti, poco avvezzi alle moderne diavolerie elettroniche, devono adeguarsi. I problemi a dire il vero interessano più che altro coloro che le fatture le devono emettere, visto che, per i consumatori finali non ci sono grossi cambiamenti, a parte quello del documento in formato cartaceo, dal quale hanno difficoltà a staccarsi.

All'Agenzia delle Entrate è infatti pervenuto il seguente quesito: premesso che a partire dal primo gennaio 2019 i professionisti saranno obbligati a emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva "Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato PDF? Se fornisce la pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarlo dal SdI? Vediamo insieme la risposta.

Copia di cortesia per il consumatore finale

[Torna su]

L'Agenzia delle Entrate risponde al primo quesito rinviando alla normativa di riferimento. Trattasi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 127/2015, il cui comma 3 prevede che, in relazione alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato "Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogicosarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura." Quindi se l'operatore Iva è obbligato a emettere fattura elettronica (a eccezione dei soggetti esonerati) il consumatore privato riceverà una copia cartacea o analogica (pdf), a meno che non decida di rinunciarvi.

I soggetti esonerati possono ricevere fattura elettronica sulla pec

[Torna su]

Per rispondere alla seconda domanda l'Agenzia delle Entrate prosegue nell'esposizione del contenuto dell'art. 1 del decreto legislativo n. 127/2015, facendo presente che dalla lettura della norma emerge altresì che:

  • i consumatori finali persone fisiche;
  • gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio;
  • i condomini e gli enti non commerciali,

possono decidere anche di ricevere le fatture elettroniche emesse nei loro confronti dai rispettivi fornitori a un indirizzo pec. I soggetti che operano in regime di vantaggio o forfettario e gli operatori identificati in Italia sono infatti esonerati:

  • dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche;
  • dall'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute se non provvedono a comunicare al cedente/prestatore l'indirizzo pec o il codice destinatario per la loro ricezione.

Per chi opera nel regime dei minimi o in quello forfettario, quindi, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ci saranno due possibilità:

  • conservazione analogica (formato pdf) della fattura, se non si comunica la pec o il codice destinatario a cui il sistema di interscambio invierà le fatture emesse;
  • archiviazione digitale, se si è provveduto a comunicare la pec o il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche.

Valore fiscale della copia di cortesia

[Torna su]

Fin qui, tutto chiaro, ma che valore ha la copia cartacea di cortesia? Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, dal primo gennaio 2019 ai consumatori finali nazionali privati e ai clienti non stabiliti esteri viene consegnata una copia cartacea o in formato pdf della fattura elettronica, che non ha alcun valore fiscale, visto che è considerata una copia di cortesia finalizzata solo a rendere più leggibile il documento.

In caso di controllo documentale infatti, qualora fosse rilevata una difformità tra il contenuto della copia analogica (cartacea) rilasciata al consumatore finale e quello della fattura elettronica, ai fini tributari, saranno ritenute valide solo quelle elettroniche, ovvero in formato digitale, a meno che il ricevente non provi il contrario (ad esempio producendo la documentazione del pagamento eseguito.)

Leggi anche La fatturazione elettronica


Tutte le notizie