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Data: 11/01/2019 14:00:00 - Autore: Dario La Marchesina di Dario La Marchesina - Nel nostro ordinamento il lavoro minorile � regolamentato e tutelato dalla Legge n. 977/1967 e successive modifiche.
La definizione di minore[Torna su]
Si definisce minore colui che non ha compiuto 18 anni di et� e in particolare si definisce: � Bambino se non ha compiuto 16 anni; � Adolescente se ha un'et� compresa tra 16 e 18 anni. Per i minori di et� compresa tra 14 e 15 anni vi � la possibilit� di impiego ma solo se sussistono tre condizioni previste dal Ministero del lavoro con la circolare n. 183/1972. In ogni caso l'inosservanza dei limiti di et� stabiliti comporta la nullit� del rapporto di lavoro. Lavoro minorile[Torna su]
Il minore pu� svolgere attivit� lavorativa solo se ha compiuto 16 anni e ha adempiuto all'obbligo scolastico, ovvero abbia frequentato le scuole per almeno 10 anni (circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro). Il lavoratore minorenne ha diritto: - Al versamento dei contributi ai fini pensionistici e alle prestazioni erogate all'INPS (art. 24 L. 977/1967). - Alla retribuzione per il lavoro prestato. Dal 2013 non vi � pi� l'obbligo di visita preventiva per il minore, ad eccezione di quelle lavorazioni a rischio che la richiedono espressamente, anche per i lavoratori maggiorenni. Valutazione dei rischi[Torna su]
In via preliminare il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 7 della L. 977/1967 con riguardo a: a) Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'et�; b) Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; d) Movimentazione manuale dei carichi; e) Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchiature e strumenti; f) Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; g) Situazione della formazione e dell'informazione dei minori. Lavorazioni vietate ai minori[Torna su]
La Legge n. 977/1967 elenca all'allegato 1 una serie di lavorazioni che non possono essere svolte dai minori; tuttavia, secondo la circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro, vi � la possibilit� di chiedere un'autorizzazione al loro svolgimento alla Direzione Provinciale del Lavoro che dar� una risposta entro 60 giorni, insieme al parere favorevole della ASL competente per territorio, solo per motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, purch� sotto la sorveglianza di personale competente anche in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori minorenni. Lavorazioni escluse dalla normativa sul lavoro minorile[Torna su]
L'art. 2 della Legge n. 977/1967 esclude dall'applicazione della normativa sul lavoro minorile gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata riguardanti: a) Servizi domestici prestati in ambito familiare; b) Prestazioni di lavoro non nocivo, n� pregiudizievole, n� pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare. La disciplina dell'orario di lavoro per i minori nei Pubblici Esercizi[Torna su]
Il CCNL Pubblici Esercizi contiene due norme che disciplinano rispettivamente l'orario di lavoro e il riposo per i lavoratori minorenni. - Per quanto concerne l'orario di lavoro, l'art. 116 del CCNL stabilisce che "l'orario di lavoro degli adolescenti non pu� superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Inoltre i minori hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza; tuttavia l'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonch� l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le altre interruzioni previste". - Il riposo dei minori, invece, ai sensi dell'art. 117 del CCNL, "deve essere assicurato settimanalmente per un periodo di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per ragioni di carattere tecnico e organizzativo, il periodo minimo pu� essere ridotto, ma non inferiore a 36 ore consecutive; tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivit� caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attivit� lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, nonch�, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale pu� essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica". |
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