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Data: 11/01/2019 14:00:00 - Autore: Dario La Marchesina di Dario La Marchesina - Nel nostro ordinamento il lavoro minorile è regolamentato e tutelato dalla Legge n. 977/1967 e successive modifiche.
La definizione di minore[Torna su]
Si definisce minore colui che non ha compiuto 18 anni di età e in particolare si definisce: • Bambino se non ha compiuto 16 anni; • Adolescente se ha un'età compresa tra 16 e 18 anni. Per i minori di età compresa tra 14 e 15 anni vi è la possibilità di impiego ma solo se sussistono tre condizioni previste dal Ministero del lavoro con la circolare n. 183/1972. In ogni caso l'inosservanza dei limiti di età stabiliti comporta la nullità del rapporto di lavoro. Lavoro minorile[Torna su]
Il minore può svolgere attività lavorativa solo se ha compiuto 16 anni e ha adempiuto all'obbligo scolastico, ovvero abbia frequentato le scuole per almeno 10 anni (circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro). Il lavoratore minorenne ha diritto: - Al versamento dei contributi ai fini pensionistici e alle prestazioni erogate all'INPS (art. 24 L. 977/1967). - Alla retribuzione per il lavoro prestato. Dal 2013 non vi è più l'obbligo di visita preventiva per il minore, ad eccezione di quelle lavorazioni a rischio che la richiedono espressamente, anche per i lavoratori maggiorenni. Valutazione dei rischi[Torna su]
In via preliminare il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 7 della L. 977/1967 con riguardo a: a) Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età; b) Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; d) Movimentazione manuale dei carichi; e) Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchiature e strumenti; f) Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; g) Situazione della formazione e dell'informazione dei minori. Lavorazioni vietate ai minori[Torna su]
La Legge n. 977/1967 elenca all'allegato 1 una serie di lavorazioni che non possono essere svolte dai minori; tuttavia, secondo la circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro, vi è la possibilità di chiedere un'autorizzazione al loro svolgimento alla Direzione Provinciale del Lavoro che darà una risposta entro 60 giorni, insieme al parere favorevole della ASL competente per territorio, solo per motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, purché sotto la sorveglianza di personale competente anche in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori minorenni. Lavorazioni escluse dalla normativa sul lavoro minorile[Torna su]
L'art. 2 della Legge n. 977/1967 esclude dall'applicazione della normativa sul lavoro minorile gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata riguardanti: a) Servizi domestici prestati in ambito familiare; b) Prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare. La disciplina dell'orario di lavoro per i minori nei Pubblici Esercizi[Torna su]
Il CCNL Pubblici Esercizi contiene due norme che disciplinano rispettivamente l'orario di lavoro e il riposo per i lavoratori minorenni. - Per quanto concerne l'orario di lavoro, l'art. 116 del CCNL stabilisce che "l'orario di lavoro degli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Inoltre i minori hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza; tuttavia l'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le altre interruzioni previste". - Il riposo dei minori, invece, ai sensi dell'art. 117 del CCNL, "deve essere assicurato settimanalmente per un periodo di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per ragioni di carattere tecnico e organizzativo, il periodo minimo può essere ridotto, ma non inferiore a 36 ore consecutive; tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica". |
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