Data: 11/01/2019 15:00:00 - Autore: Davide Mura

di Davide Mura - La Corte Costituzionale, in data 10 gennaio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo parlamentare di opposizione sul conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato, in ragione dei tempi ultracontingentati che sono stati imposti nella discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. La violazione sarebbe stata, in particolare, per la violazione dell'art. 72 Cost.

La decisione della Corte

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Dichiarando l'inammissibilit�, la Corte ritiene che, fermo restando incontestata la possibilit� per i singoli parlamentari di proporre ricorso per conflitto di attribuzione, �la contrazione dei lavori per l'approvazione del bilancio 2019 � stata determinata da un insieme di fattori derivanti sia da specifiche esigenze di contesto sia da consolidate prassi parlamentari ultradecennali sia da nuove regole procedimentali. Tutti questi fattori hanno concorso a un'anomala accelerazione dei lavori del Senato, anche per rispettare le scadenze di fine anno imposte dalla Costituzione e dalle relative norme di attuazione, oltre che dai vincoli europei�.

La questione sulla legittimit� a sollevare il conflitto di attribuzione

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Ebbene, in primo luogo sembrerebbe emergere dalla pronuncia, un mutamento di giurisprudenza della Corte che da sempre esclude che i singoli parlamentari (cos� come i gruppi parlamentari e in generale i partiti politici), possano sollevare conflitto di attribuzione, e ci� perch� questi soggetti non sarebbero in alcun modo in grado di dichiarare in via definitiva la volont� dell'organo a cui appartengono. Ma in realt� la Corte non pare mutare davvero la propria giurisprudenza, perch� se � pur vero che i singoli parlamentari non possono sollevare conflitto di attribuzione per lesione delle prerogative del Parlamento in quanto organo titolare di un interesse diverso e autonomo rispetto a quello del singolo parlamentare (viene rigettata la tesi dell'assorbimento dell'interesse), potrebbero in astratto farlo per quelle riferite alle attribuzioni del singolo parlamentare (cfr. ord. n. 277/2017 che rinvia a sent. n. 225 del 2001 e ordd. n. 149/2016, n. 222/2009 e n. 177/1998). In questo modo, la Corte, in realt�, sembra abbia semplicemente voluto "sorvolare" il problema sulla legittimit� processuale dei singoli parlamentari ex-art. 134 Cost., focalizzandosi semmai sulle ragioni sostanziali per le quali il ricorso � da dichiarare inammissibile nel merito.

Le ragioni di merito sulla inammissibilit� del conflitto

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Fermo restando che la Corte Costituzionale preavvisa che se qualora le modalit� decisionali viste recentemente non dovessero essere abbandonate queste potrebbero non superare il vaglio di costituzionalit�, la Corte stessa, nel dichiarare l'inammissibilit�, prende atto che la compressione dei tempi parlamentari di discussione si � verificata a causa di diversi fattori. In primo luogo perch� le modalit� contestate sono frutto di una prassi ultradecennale di discussione e approvazione delle leggi di bilancio, e poi perch� sull'iter legislativo gravano nuove regole procedimentali (ricordiamo che in questa legislatura viene per la prima volta applicato il nuovo regolamento del Senato), e poi, ancora, perch� dovevano essere rispettate le scadenze imposte dalla Costituzione (art. 81.4 Cost.) e - non in ultimo (anzi!) - i vincoli europei in materia.

La vera ragione. I vincoli europei

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Ed � proprio quest'ultima la vera ragione che rende la decisione della Corte particolarmente significativa sotto il profilo costituzionale. Infatti per lo pi� sono i vincoli europei e quelli legati al Fiscal Compact, e dunque l'estenuante trattativa con la Commissione europea sulla fissazione del deficit previsionale (sotto minaccia di procedura di infrazione per debito e deficit eccessivo) a comprimere in modo abnorme i tempi di formazione del DDL di bilancio, contingentando, a sua volta, i tempi dell'iter legislativo, la cui conseguenza inevitabile � la violazione sistematica delle prerogative delle Camere e dei singoli parlamentari ai sensi dell'art. 72 Cost. Sicch� le ragioni diverse dal vincolo europeo non sono una concausa, bens� la conseguenza della presenza di quest'ultimo.

Se c'� una dichiarazione di incostituzionalit� da pronunciare (e che si attende da anni), quella dichiarazione dovrebbe riguardare non gi� la condotta del Governo o della maggioranza che impone, giocoforza, tempi contingentati per l'iter, quanto le norme europee e quelle sul Fiscal Compact (con i regolamenti europei annessi) che, violando gli artt. 1-139, 11, 70, 72 Cost., determinano questo abnorme contingentamento e costringono, inevitabilmente, il Parlamento al ruolo di mero ratificatore di decisioni assunte altrove.


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