|
Data: 13/01/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Scatta il danno erariale nei confronti dell'arbitro che ha truccato il referto del match il cui risultato è presente sulla schedina del Totogol. Il concorso pronostici, infatti, è gestito dal CONI e utilizza risorse pubbliche, sicché il privato ha di fatto un rapporto di servizio con l'amministrazione: sebbene l'arbitro non sia un pubblico ufficiale, questi deve comunque garantire la regolarità della competizione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 328/2019 (qui sotto allegata).
Il caso[Torna su] A interpellare gli Ermellini sono un arbitro di calcio e un commissario CAN, condannati in solido al risarcimento in favore del CONI di un danno erariale quantificato in oltre 271mila euro in relazione a una partita di serie D giocata nel 1997 il cui risultato rientrava, all'epoca, tra quelli rilevanti per il concorso pronostici "Totogol". Nel dettaglio, il match era stato sospeso nei minuti finali a causa della quinta espulsione comminata ai giocatori della squadra ospite e poiché il regolamento prevede un minimo di sette giocatori per squadra. Il risultato considerato valido ai fini della combinazione vincente del Totogol fu quello di 1 a 0, in atto al momento della sospensione, in base a un secondo referto arbitrale inviato dall'arbitro su impulso del commissario ed ex collega, nel quale l'ultima espulsione era stata collocata temporalmente a partita già conclusa. Una volta accertato dalla Corte federale della FIGC che la partita era stata invece sospesa, il CONI aveva provveduto a risarcire, per un totale di circa un miliardo e mezzo di lire, tutti quegli scommettitori che avevano presentato ricorso, essendo interessati a far valere l'avvenuta sospensione della gara e il conseguente diverso risultato convenzionalmente previsto in tal caso dal regolamento del concorso, cioè lo stesso della prima partita tra quelle in elenco nella relativa giornata (nella specie, 2 a 2). La Corte dei Conti, in parziale riforma della sentenza di prime cure, non aveva potuto far altro che condannare i due a risarcimento del danno erariale in favore del CONI. I giudici di merito rinvenivano la ratio della giurisdizione contabile in relazione al fatto che la condotta ascritta agli appellanti "ineriva la gestione di un concorso pronostici da parte del CONI, ossia un'attività che traeva con sé l'uso di risorse pubbliche: circostanza della quale gli appellanti, pur non rivestendo la qualità di pubblici ufficiali, erano senz'altro consapevoli nel momento in cui perpetrarono le condotte illecite". La responsabilità contabile[Torna su] Una conclusione avvalorata dagli Ermellini che richiamano il consolidato principio secondo cui è idonea a radicare la responsabilità contabile l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale (che ben può essere un soggetto privato) e l'ente pubblico danneggiato. Tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione. La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d'impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l'attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo. Partita truccata? Scatta il danno erariale nei confronti dell'arbitro[Torna su] Sulla base di tali principi, devono ritenersi pienamente ravvisabili nella condotta tenuta dai ricorrenti i requisiti per la configurazione della loro responsabilità contabile in ordine al danno economico subito dal CONI nella vicenda in esame. Quel che essenzialmente rileva è che l'arbitro, nell'esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare, è cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell'osservanza del regolamento di gioco. La compilazione del referto di gara costituisce, in tale contesto, un elemento fondamentale, in quanto è l'atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle connesse vincite. Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche. Sussiste, pertanto, quella relazione funzionale e quella compartecipazione con l'ente pubblico sopra indicate, idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
|
|