Data: 13/01/2019 10:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Deve ritenersi in buona fede il comportamento del contribuente, che dunque viene esentato dal pagamento delle sanzioni, a fronte di una risoluzione ministeriale poco chiara, anche se sul punto è poi intervenuto un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate per fornire indicazioni più precise. Quest'ultimo, infatti, rappresenta un atto atipico privo di una collocazione certa tra le fonti del diritto.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nell'ordinanza n. 370/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che in sede di merito si era vista annullare l'avviso di irrogazione sanzioni emesso per IVA 2011 nei confronti di una società contribuente.

La vicenda

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Per le Entrate, la CTR avrebbe sbagliato a ritenere non dovute le sanzioni (applicate per superamento del c.d. "plafond" previsto in materia di compensazioni IVA): le indicazioni sul punto erano, infatti, contenute in una risoluzione ministeriale che era stata ritenuta poco chiara, ma l'Agenzia aveva pubblicato un successivo comunicato stampa per dirimere ogni dubbio.

Ciononostante, il giudice a quo riteneva il parere dell'Amministrazione Finanziaria non poteva ritenersi mutato a seguito dell'emissione di tale comunicato che, in quanto atto più difficilmente reperibile per il contribuente e comunque sprovvisto della veste di Risoluzione Ministeriale, non poteva valere quale strumento di correzione e ripensamento delle valutazioni dell'Amministrazione Finanziaria stessa.

Il comunicato stampa delle Entrate non rimuove le criticità interpretative

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Una conclusione che viene avvalorata dagli Ermellini che ritengono comunque permanere l'incertezza applicativa che giustifica la non applicazione delle sanzioni al contribuente. I giudici, offrono un quadro dettagliato in materia richiamando i principi generali in materia di sanzioni, tenuto conto del legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, situazione tutelata dallo Statuto del contribuente qualora rivesta determinate caratteristiche.

Nel caso di specie, precisa la Cassazione, a fronte di un possibile dubbio interpretativo, introdotto dalle indicazioni fornite dalla Ris. N. 218/E del 5 dicembre 2003, il contenuto del comunicato stampa del 20 luglio 2004 costituisce elemento non completamente sufficiente a rimuovere ogni oscurità interpretativa.

All'epoca in cui il contribuente tenne il comportamento sanzionato con l'atto impugnato, inoltre, la questione relativa alla legittimità delle compensazioni di cui si discute nel caso in esame era ancora dibattuta e comunque non era certo risolta in un senso o nell'altro

Lo dimostra, non solo, il fatto che solo di recente (decisione Bimotor Spa, in C-211/16 del 16 marzo 2017) la Corte di Giustizia UE ha fornito una interpretazione in materia, ma che anche la stessa Cassazione (sent. n. 8101/2017), molto dopo l'insorgere della presente lite, abbia stabilito definitivamente un principio in materia in tema di IVA e limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili.

Tale incertezza consente quindi di ritenere all'epoca sussistente, come nella sostanza ha correttamente ritenuto la CTR, la buona fede del contribuente.

La tutela del legittimo affidamento del contribuente

D'altronde, rammenta la Cassazione, nei rapporti Fisco-Contribuente, il Comunicato Stampa rappresenta un provvedimento atipico che non si colloca, nella gerarchia delle fonti, in alcun gradino logico, ed appare certamente sotto ordinato (in quanto escluso dalla piramide kelseniana della fonti) rispetto alle risoluzioni Ministeriali e alle circolari, non ammettendosi in materia tributaria invero neppure alcuna rilevanza agli usi, anche a voler in tal ultima categoria collocare il comunicato stampa.
Resta centrale nel nostro sistema il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino-contribuente, che guardi con diligenza e in buona fede alle affermazioni dell'Amministrazione Finanziaria, specialmente quelle rese in sede di documenti di prassi amministrativa.
Inoltre, rammenta la Cassazione, "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".

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