Data: 15/01/2019 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'aereo è un mezzo di trasporto sempre più utilizzato dai viaggiatori, da un lato per la sua celerità, dall'altro perché spesso è l'unico che permette di raggiungere destinazioni lontane.

Tuttavia è anche un mezzo di trasporto che può cagionare problemi non indifferenti a chi lo utilizza.

Soprattutto ci si riferisce ai casi in cui si verifica l'overbooking e a quelli in cui il proprio volo viene cancellato.

Soffermiamoci qui, invece, sulle ipotesi in cui il proprio volo sia cancellato, per comprendere, in particolare, come fare per essere rimborsati.

Indice:

Cause di forza maggiore

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Preliminarmente va detto che, se il volo è stato cancellato per cause di forza maggiore, il passeggero non ha diritto a ricevere alcun risarcimento dalla Compagnia.

Sono ad esempio cause di forza maggiore le condizioni meteo avverse che non permettono di volare, i rischi legati all'improvvisa instabilità politica del paese di destinazione che compromettono la sicurezza dei passeggeri e così via.

A queste situazioni si può ovviare stipulando un'apposita polizza assicurativa.

Preavviso da parte della compagnia

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Il risarcimento non spetta neanche se la compagnia aerea:

  • ha comunicato la cancellazione del volo con almeno due settimane di anticipo rispetto alla partenza,
  • ha comunicato la cancellazione con un preavviso compreso tra due settimane e sette giorni e ha offerto un volo alternativo la cui partenza non preceda di più di due ore quella prevista nella prenotazione originaria e che non arrivi a destinazione più di quattro ore dopo,
  • ha comunicato la cancellazione con un preavviso di meno di sette giorni e ha offerto un volo alternativo la cui partenza non preceda di più di un'ora quella prevista nella prenotazione originaria e che non arrivi a destinazione più di due ore dopo.

I diritti del passeggero in caso di volo cancellato

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Fatta queste necessarie premesse, in tutti gli altri casi di cancellazione del volo, non connessi a cause di forza maggiore, i passeggeri hanno diritto a essere rimborsati del proprio biglietto o di essere imbarcati il prima possibile su di un volo diretto verso la medesima destinazione, con condizioni di viaggio simili.

A quanto ammonta il rimborso per volo cancellato

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L'ammontare della compensazione pecuniaria alla quale ha diritto il viaggiatore in caso di cancellazione del proprio volo è stabilito dall'articolo 7 del regolamento europeo numero 261 del 2004. In particolare, gli importi sono i seguenti:

  • Euro 250 per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km
  • Euro 400 per i voli intracomunitari con tratta superiore a 1.500 km e per le altre tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km
  • Euro 600 per le tratte superiori a 3.500 km che si svolgono fuori dall'Unione Europea.

Rimborso dimezzato

Il rimborso è tuttavia dimezzato se al passeggero viene offerto un volo alternativo che permetta di arrivare a destinazione, rispetto all'orario originario, entro:

  • 2 ore per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km
  • 3 ore per i voli intracomunitari con tratta superiore a 1.500 km e per le altre tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km
  • 4 ore per le tratte superiori a 3.500 km che si svolgono fuori dall'Unione Europea.

Assistenza in caso di volo cancellato

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In caso di volo cancellato, i passeggeri hanno poi diritto a ricevere pasti e bevande per la durata dell'attesa e, se questa si protrae per più giorni, un'adeguata sistemazione in hotel con tutti i trasferimenti. Si ha inoltre diritto a effettuare due telefonate o a inviare messaggi tramite telex, fax o e-mail.

Come fare per ottenere il rimborso

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Chi vuole ottenere il rimborso per la cancellazione del proprio volo deve conservare tutta la relativa documentazione (come biglietto, carta d'imbarco, ricevute delle spese sostenute a causa della cancellazione e così via) e consultare il sito web della compagnia di riferimento per avere informazioni sulle procedure da seguire.

La risposta deve arrivare entro massimo 6 settimane, decorse inutilmente le quali il viaggiatore può rivolgersi all'ENAC.

Il termine per chiedere il rimborso, infine, è pari a:

  • 2 anni se la compagnia aerea è italiana o della maggior parte degli Stati UE,
  • 1 anno se la compagnia aerea è belga,
  • 3 anni se la compagnia aerea è tedesca.
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