|
Data: 12/08/2002 - Autore: Roberto Cataldi Non è consentito il deposito di documenti nuovi nel giudizio di Cassazione ancorché relativi a vicende successive al deposito del ricorso e ciò indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, secondo comma, del codice di procedura civile. In tal senso una decisione della Corte di Cassazione (n. 9689 del 4 luglio 2002). Tale preclusione, chiarisce la Corte, non sussiste per quei documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso.
|
|