Data: 15/01/2019 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il Giudice di Pace di Frosinone, nella sentenza numero 1318/2018 che qui sotto si allega, ha affrontato due importanti questioni in materia di opposizioni ex art. 615 c.p.c. avverso cartella esattoriale, che hanno portato all'accoglimento delle ragioni di un cittadino difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci e che meritano di essere approfondite.

La legittimazione passiva è dell'autorità amministrativa

Innanzitutto, il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato, proposta dalla Prefettura di Lucca, convenuta in giudizio.

Per il Giudice, infatti, la legittimazione passiva, in giudizi come quello conclusosi con la sentenza in commento, è dell'autorità amministrativa, che è dotata di autonomia funzionale.

Nullità della cartella

Ciò posto, la sentenza in commento ha precisato che, in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (come quella alla base della cartella opposta), se il verbale di contestazione non è impugnato dal destinatario né dinanzi al Giudice di Pace né dinanzi al Prefetto, lo stesso acquista efficacia di titolo esecutivo e legittima la successiva cartella esattoriale su di esso fondata.

Tuttavia, nel caso di specie la sanzione amministrativa dalla quale era derivata la cartella opposta era stata impugnata dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, la cui sentenza non era tuttavia mai stata notificata in forma esecutiva prima della notifica della cartella esattoriale, al contrario di quanto previsto dall'articolo 479 c.p.c.. Per tale ragione, la cartella è stata annullata con condanna della Prefettura al pagamento delle spese di lite.


Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione


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