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Data: 16/01/2019 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - In relazione ai parametri finalizzati a stabilire l'importo dell'assegno di divorzio, il contributo va calcolato sulla base dei redditi netti di ciascun coniuge e dell'apporto del partner debole alla realizzazione della vita familiare. Infatti, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite risulta affievolito il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 651/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un ex marito. La Corte d'appello aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e la moglie, ponendo a carico dell'uomo un assegno divorzile di 200 euro mensili, comparate le condizioni economiche degli ex coniugi. In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato che, dalla documentazione prodotta, emergeva la disparità di condizioni economiche dei tra i due avendo la moglie subito diverse riduzioni delle ore lavorative con contestuale riduzione dello stipendio in precedenza goduto. Secondo i giudici, invece, l'uomo non solo non aveva dimostrato la copertura della riduzione stipendiale con gli ammortizzatori sociali, ma godeva di una situazione più stabile e florida avendo addirittura potuto acquistare una casa, dopo la separazione personale dei coniugi. Tale conclusione viene contestata dall'ex marito secondo cui la disparità reddituale tra i coniugi sarebbe stata fondata su circostanze non vere, smentite dagli atti prodotti, tra l'altro comparando il reddito "lordo" percepito dal marito in luogo di quello netto. Assegno divorzile: i "nuovi" criteri delle Sezioni UniteRiconoscendo la fondatezza delle censure, gli Ermellini prendono le mosse dai "nuovi criteri" elaborati e stabiliti dalle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 18287/2018) in materia di assegno di divorzio alla luce della sentenza "Grilli". Per approfondimenti: Assegno divorzio: i "nuovi" criteri della Cassazione In particolare, il Supremo Consesso ha chiarito che "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequtiva ai sensi dell'art. 5. comma 6, della L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno". Il giudizio, ha poi soggiunto la Cassazione, dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa, delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ancora, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Assegno divorzile: capacità economiche dell'obbligato valutate in base al reddito nettoNel caso in esame, la decisione impugnata ha incentrato il giudizio, ai fini della fissazione dell'assegno divorzile, in assenza di una valutazione del tenore di vita coniugale, sul solo dato rappresentato dalla disparità economica tra i due coniugi valutata alla luce delle risultanze documentali. Le censure dell'uomo sono fondate con riguardo alla non omogeneità dei dati messi in comparazione al fine di valutare la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi. Nel caso in esame, infatti, mentre per quanto riguarda il reddito della donna si è fatto riferimento a quello netto, il reddito esaminato del marito è stato espressamente quello lordo. Come chiarito dalla Cassazione (cfr. sent. n. 9719/2010 e 13954/2018), invece, sia pure in tema di separazione, la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno a favore dell'altro coniuge non può che essere operato sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio la famiglia fa riferimento al reddito netto e ad esso rapporta ogni possibilità di specie. Inoltre, nel caso esaminato, la Corte d'appello, dopo aver dato atto che l'ex marito si era accollato la rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento ove è andato ad abitare dopo la separazione, non ha tenuto conto di tale onere, affermando però che l'acquisto dell'immobile denotava una sua capacità di spesa maggiore di quella della ex moglie. Alla luce di tali elementi il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio. |
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