Data: 16/01/2019 12:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Differenza tra corruzione propria e impropria

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La corruzione impropria � un reato previsto e sanzionato dal nostro codice penale all'articolo 318, che si configura ogniqualvolta un pubblico ufficiale percepisce indebitamente, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, denaro o altra utilit� per s� o per un terzo o ne accetta la promessa.

La corruzione impropria si differenza da quella che, invece, viene definita corruzione propria, punita dall'articolo 319.

Quest'ultima, infatti, si configura quando il denaro o l'altra utilit�, o la loro promessa, sono accettati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

La pena per la corruzione impropria dal 2018

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La pena per la corruzione impropria � stata di recente oggetto di inasprimento a opera della legge anticorruzione approvata a dicembre 2018.

Nel dettaglio, in virt� delle pi� recenti riforme, quella che tecnicamente � definita "corruzione per l'esercizio della funzione" � sanzionata dal nostro ordinamento con la reclusione ad tre a otto anni (e non pi�, come prima, da uno a sei anni).

Reato proprio

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La corruzione impropria � un reato proprio, in quanto il comportamento sanzionato dall'articolo 318 c.p. assume rilevanza penale solo se commesso da un pubblico ufficiale o, in virt� di quanto stabilito dall'articolo 320 c.p., da un incaricato di un pubblico servizio. Si precisa, a tal proposito, che in questo secondo caso le pene sono tuttavia ridotte in misura non superiore a un terzo.

Quando si perfeziona la corruzione impropria

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La corruzione impropria � un reato di mera condotta che si perfeziona o quando il pubblico ufficiale riceve l'utilit� promessa o quando ne accetta la promessa. Essa si connota per la sussistenza del cd. pactum sceleris, che � l'accordo che lega corrotto e corruttore.

Percezione indebita

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Caratteristica essenziale del reato di corruzione impropria � la circostanza che la percezione del denaro o dell'altra utilit� sia indebita e, quindi, non trovi una legittimazione che la trarrebbe fuori dall'area del penalmente rilevante.

Corruzione impropria: la riforma del 2012

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L'articolo 318 del codice penale � stato in pi� occasioni oggetto di riforma.

Uno degli interventi pi� rilevanti, che hanno modificato la disciplina della corruzione impropria sotto molti aspetti, � quello di cui alla legge numero 190/2012.

Prima di tale riforma, il codice penale non parlava di denaro o altra utilit�, ma di retribuzione; la nuova formulazione amplia quindi le ipotesi in cui il reato si pu� configurare, rendendo pi� estesi i confini del corrispettivo indebitamente percepito dal corrotto.

Inoltre, in passato si aveva corruzione in caso di compimento di "atti" da parte del corrotto, mentre oggi la norma fa pi� genericamente riferimento all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, cos� ritenendo integrato il reato qualunque sia l'attivit� posta in essere, purch� essa, chiaramente, sia esplicazione, diretta o indiretta, dei poteri inerenti all'ufficio del corrotto.

La giurisprudenza sulla corruzione impropria

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Le pronunce giurisprudenziali che si sono occupate di corruzione impropria sono molteplici.

Vale quindi la pena riportare qui di seguito alcuni stralci delle pi� recenti e rilevanti sentenze sull'argomento.

Cassazione n. 40347/2018

Nei confronti del parlamentare non � mai configurabile il reato di corruzione propria (per atto contrario ai doveri di ufficio), antecedente e/o susseguente, previsto dall'art. 319 c.p., ostandovi il combinato disposto degli artt. 64,67 e 68 Cost. Al contrario la configurabilit� e la punibilit� della condotta di corruzione che coinvolga il parlamentare riposa sul divieto di remunerazione del munus publicum, che esprime il valore della correttezza, quale dovere esterno, e che trova riscontro per ogni soggetto investito di pubbliche funzioni anche nel dovere di svolgerle con onore e disciplina, ai sensi dell'art. 54 Cost. Tale norma, che non possiede uno specifico valore precettivo e non conferisce un preciso contenuto, ove non diversamente risultante, all'esercizio delle funzioni, peraltro insindacabilmente libero, assume tuttavia un rilievo ab extrinseco, concorrendo a rafforzare la dignit� della funzione, che non pu� tollerare una ingiustificata locupletazione o comunque l'acquisizione di un vantaggio non previsto, sinallagmaticamente correlato al pur insindacabile esercizio di essa (conduce a tale conclusione anche lo stesso fatto dell'introduzione a partire dalla L. n. 195 del 1974 di una disciplina limitativa del finanziamento della politica). E' tale bene, correlato ad un dovere esterno, che qualifica e giustifica la configurabilit� della sanzione in relazione a condotte di corruzione del parlamentare. Su tali basi pu� configurarsi, peraltro sostanzialmente in linea con i rilievi di un'assai autorevole dottrina, il delitto di corruzione impropria.

Cassazione n. 26025/2018

La nuova formulazione dell'art. 318 c.p., di onnicomprensiva monetizzazione del munus pubblico ha determinato un'estensione dell'area di punibilit� ormai sganciata da una logica di stretta sinallagmaticit� tra prebenda ed atto d'ufficio che viene smaterializzato per un processo destinato in tal modo a segnare un avanzamento della soglia di punibilit�, non solo rispetto alle ipotesi di corruzione impropria gi� previste dalla medesima norma, ma anche con riguardo alla fattispecie della vendita della funzione, ricompresa nell'art. 319 c.p., affermatasi nella giurisprudenza di legittimit�.

Cassazione n. 39020/2017

Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo � costituito dalla "vendita" della discrezionalit� accordata dalla legge.

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