Data: 17/01/2019 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Ormai è certo, anche gli avvocati, insieme a commercialisti ed esperti contabili possono iscriversi all'albo previsto all'art. 356 del Codice della Crisi e dell'insolvenza, per svolgere funzioni di controllo e gestione nelle procedure da esso disciplinate. Il primo marzo 2020 sarà il temine ultimo per il Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, per emettere il decreto che stabilirà le modalità per iscriversi, cancellarsi e il contributo da versare.

Indice:

Anche gli avvocati nell'albo del codice della crisi e dell'insolvenza

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Il Codice della crisi e dell'insolvenza è stato approvato. Tante le novità sulle procedure pensate per gli imprenditori in difficoltà, tra le quali l'istituzione di un albo dei soggetti che verranno incaricati dall'autorità giudiziaria a svolgere funzioni di gestione e controllo nelle procedure previste e disciplinate dal codice, tra i quali figurano gli avvocati.

Albo dei soggetti con funzioni di gestione e controllo

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Vediamo quindi, in maggiore dettaglio, chi può iscriversi all'albo per svolgere il ruolo di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure contemplate dal Codice della crisi e dell'insolvenza.

Requisiti professionali per l'iscrizione all'albo

Per potersi iscrivere all'albo previsto dall'art. 356, tale disposizione prevede tutta una serie di requisiti di cui il candidato deve essere in possesso al momento della domanda ossia:

  • iscrizione all'albo degli avvocati, dei commercialisti e degli esperti contabili (anche se le professioni suddette sono svolte in forma associata o societaria, a condizione che i soci, così come il rappresentante legale della società, siano iscritti agli albi indicati. In questo caso all'atto dell'accettazione dell'incarico, è necessario designare, all'interno dello studio professionale, la persona fisica responsabile della procedura, che come gli altri deve essere iscritto all'albo);
  • aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dando prova si adeguate capacità imprenditoriali, a condizione che non sia intervenuta, nei confronti di questi soggetti, una dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Tutti i soggetti elencati possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che dimostrino di aver assolto agli obblighi formativi previsti dal decreto n. 202/2014.

Requisiti di onorabilità

Necessari ai fini dell'iscrizione anche i seguenti requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in una condizione di ineleggibilità o decadenza sancite dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, contenente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

- non essere stati condannati in via definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

  • alla pena detentiva per un reato bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo o in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento;
  • per uno dei reati contemplati dal titolo XI, libro V del codice civile o del codice dell'impresa e dell'insolvenza;
  • alla reclusione per non meno di un anno per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in ambito tributaria;
  • alla detenzione per più di due anni per un qualunque reato colposo;
  • non aver riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave rispetto a quella minima prevista dal proprio ordine professionale di appartenenza.

Funzionamento dell'albo

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L'art. 357 del Codice della crisi e dell'impresa prevede poi che, per garantire il funzionamento dell'albo, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia del delle Finanze, dovrà emanare entro il primo marzo del 2020 un decreto apposito che stabilisca le modalità:

  • d'iscrizione all'albo;
  • di sospensione e cancellazione;
  • di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della Giustizia;
  • e l'importo del contributo da versare per iscriversi e mantenere l'iscrizione.

Il collegio delle Camere di Commercio

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Fino a quando non verrà istituito formalmente l'albo dei soggetti destinato a svolgere funzioni di controllo e gestione, gli avvocati, così come i commercialisti e gli esperti contabili, potranno entrare a far parte del collegio contemplato dall'art. 17 del Codice della crisi. Essi saranno nominati dal referente (individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente e il collegio degli esperti), in seguito alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, degli organi di controllo societari o del debitore, al fine di gestire il procedimento di allerta, assistere l'imprenditore e archiviare eventualmente le segnalazioni suddette, se la crisi non sussiste.

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