|
Data: 17/01/2019 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Ormai è certo, anche gli avvocati, insieme a commercialisti ed esperti contabili possono iscriversi all'albo previsto all'art. 356 del Codice della Crisi e dell'insolvenza, per svolgere funzioni di controllo e gestione nelle procedure da esso disciplinate. Il primo marzo 2020 sarà il temine ultimo per il Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, per emettere il decreto che stabilirà le modalità per iscriversi, cancellarsi e il contributo da versare. Indice:
Anche gli avvocati nell'albo del codice della crisi e dell'insolvenza[Torna su]
Il Codice della crisi e dell'insolvenza è stato approvato. Tante le novità sulle procedure pensate per gli imprenditori in difficoltà, tra le quali l'istituzione di un albo dei soggetti che verranno incaricati dall'autorità giudiziaria a svolgere funzioni di gestione e controllo nelle procedure previste e disciplinate dal codice, tra i quali figurano gli avvocati. Albo dei soggetti con funzioni di gestione e controllo[Torna su]
Vediamo quindi, in maggiore dettaglio, chi può iscriversi all'albo per svolgere il ruolo di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure contemplate dal Codice della crisi e dell'insolvenza. Requisiti professionali per l'iscrizione all'alboPer potersi iscrivere all'albo previsto dall'art. 356, tale disposizione prevede tutta una serie di requisiti di cui il candidato deve essere in possesso al momento della domanda ossia:
Tutti i soggetti elencati possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che dimostrino di aver assolto agli obblighi formativi previsti dal decreto n. 202/2014. Requisiti di onorabilitàNecessari ai fini dell'iscrizione anche i seguenti requisiti di onorabilità: - non trovarsi in una condizione di ineleggibilità o decadenza sancite dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); - non essere stati sottoposti a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, contenente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; - non essere stati condannati in via definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
Funzionamento dell'albo[Torna su]
L'art. 357 del Codice della crisi e dell'impresa prevede poi che, per garantire il funzionamento dell'albo, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia del delle Finanze, dovrà emanare entro il primo marzo del 2020 un decreto apposito che stabilisca le modalità:
Il collegio delle Camere di Commercio[Torna su]
Fino a quando non verrà istituito formalmente l'albo dei soggetti destinato a svolgere funzioni di controllo e gestione, gli avvocati, così come i commercialisti e gli esperti contabili, potranno entrare a far parte del collegio contemplato dall'art. 17 del Codice della crisi. Essi saranno nominati dal referente (individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente e il collegio degli esperti), in seguito alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, degli organi di controllo societari o del debitore, al fine di gestire il procedimento di allerta, assistere l'imprenditore e archiviare eventualmente le segnalazioni suddette, se la crisi non sussiste. Leggi anche: - Il Codice della crisi e dell'insolvenza - Approvato il Codice della crisi e dell'insolvenza |
|