Data: 19/01/2019 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La sentenza della Corte Europea del 16 gennaio 2019 (sotto allegata) precisa che, nel rispetto di quanto sancito dai regolamenti CE n. 44/2001, n. 2201/2003, le norme sulla litispendenza devono essere interpretate nel senso che, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale adita per prima non può negare il riconoscimento della decisione assunta da quella a cui ci si è rivolti in seguito e divenuta definitiva.

La vicenda processuale

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Un italiano e una romena, dopo essersi sposati nel 2005 e aver stabilito la propria residenza in Italia, a distanza di un anno dall'arrivo del primo figlio, entrano in crisi. La signora torna quindi nel suo paese d'origine, portando con se il bambino.

All'indomani dell'allontanamento il marito si rivolge al Tribunale di Teramo per chiedere la separazione, mentre la moglie nel 2009 chiede il divorzio in Romania. Entrambi chiedono alle autorità giudiziarie competenti dei rispettivi paesi l'affidamento esclusivo del bambino, solo che, mentre il Tribunale di Teramo pronuncia la separazione nel 2012, quello romeno nel frattempo decide sul divorzio e sull'affido del minore.

Visto che il Tribunale italiano è stato adito per primo, il marito solleva eccezione di litispendenza dinanzi all'autorità giurisdizionale romana, che però la respinge, accogliendo con le richieste di divorzio e affido della moglie. Il Tribunale romeno infatti ritiene che la litispendenza, nel caso di specie è da escludersi, visto che in Italia é stata chiesta la separazione, mentre in Romania (in cui non esiste tale istituto) il divorzio.

Peccato che nel 2013 il Tribunale di Teramo dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre e respinge la domanda della signora, tesa a ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza straniera, visto che, ignorando la litispendenza, l'autorità giudiziaria di Bucarest si è pronunciata comunque.

La vicenda quindi prosegue con l'appello, da parte della signora, alla Corte d'Appello dell'Aquila la quale, sovvertendo la sentenza del giudice di primo grado, riconosce la pronuncia straniera di divorzio e affido. Secondo il giudice d'appello infatti la violazione delle regole sulla litispendenza non sono ostative al riconoscimento di una sentenza straniera in Italia. Scontento di quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado, il marito ricorre in Cassazione.

Cassazione: alla Corte Europea la decisione sulla litispendenza

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La Cassazione adita ritiene che in questo caso sia necessario sottoporre alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali, per comprendere la tematica della litispendenza e che cosa comporta la sua violazione. Gli Ermellini ritengono infatti che il giudice romeno, poiché è stato adito per secondo, non aveva il potere di decidere. Tale violazione renderebbe conseguentemente la sentenza romena non riconoscibile in Italia, perché lesiva delle nostre regole di ordine pubblico.

La sentenza del giudice adito per secondo deve essere riconosciuta anche se c'è litispendenza

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Sulle questioni sollevate dalla Cassazione, la Corte Europea ritiene di dover analizzare il contenuto dei seguenti regolamenti CE:

  • il n. 44/2001, che disciplina le obbligazioni alimentari;
  • il n. 2201/2003, che si occupa della materia matrimoniale e della responsabilità genitoriale.

La Corte afferma che da essi risulta che, le autorità giurisdizionali italiane, anche se adite per prime, non possono negare il riconoscimento di una sentenza definitiva, solo perché adottata da un giudice romeno adito successivamente.

Vero però che nel caso di specie si è verificata una condizione di litispendenza, infatti, anche se le domande erano diverse (in Italia per la separazione mentre in Romania per il divorzio), vi era identità di parti. Non solo, secondo la Corte Europea, l'autorità giurisdizionale rumena ha in effetti violato le regole sulla litispendenza, visto che in Italia pendeva già il procedimento di separazione.

Questo tuttavia non significa che la violazione delle norme europee sulla litispendenza siano di ostacolo al riconoscimento di una decisione per contrarietà alle regole di ordine pubblico. Perché si configuri tale violazione devono verificarsi situazioni capaci d'impedire addirittura la realizzazione di uno degli obiettivi fondanti dei regolamenti qui esaminati, come la creazione di uno spazio giudiziario fondato sulla collaborazione e la fiducia tra autorità giurisdizionali di paesi europei diversi.

La Corte conclude ritenendo quindi corretta la pronuncia romena, visto che i regolamenti interessati non prevedono che il giudice adito per primo, in questo caso quello italiano, possa riesaminare una questione già decisa dall'autorità adita per seconda, né che possa rifiutarsi di riconoscere la sentenza dalla stessa emanata.


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