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Data: 21/01/2019 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il decreto sicurezza n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, ha dichiarato guerra alla circolazione dei veicoli stranieri in Italia. L'art. 29-bis del decreto-legge, in particolare, ha modificato gli artt. 93, 132 e 196 C.d.S., introducendo novità di rilievo per la circolazione di veicoli immatricolati all'estero.
Divieto di circolazione con veicoli esteri[Torna su] Il decreto ha introdotto il divieto, nei confronti di chi abbia stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con veicoli immatricolati all'estero, salvo limitate e documentate eccezioni (art. 93 C.d.S.). Inoltre, il D.L. ha modificato l'art. 132 C.d.S. prevedendo il divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotta da persona non residente: in sostanza, il veicolo immatricolato all'estero e condotta in Italia secondo le regole della circolazione internazionale, cioè da persona non residente in Italia (ovvero residente da meno di 60 gg) può comunque permanere in Italia al massimo per un anno ma oltre questo termine la sua circolazione sarà vietata. Sul punto, inoltre, è intervenuta la Circolare del ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 (qui sotto allegata), fornendo importanti chiarimenti per la corretta applicazione delle nuove norme: il Dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiarito che la norma fa riferimento alla circolazione. Tale disposizione, dunque, si applica a chiunque si trovi alla guida di un veicolo immatricolato all'estero (o anche semplicemente in fermata o in sosta purché il residente sia presente a bordo e ne abbia l'esclusiva disponibilità in quel momento). Si può trattare di un veicolo immatricolato in Stato UE o Extra UE, il trattamento giuridico sarà il medesimo. La residenza anagrafica del conducente[Torna su] Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, risultante dai documenti di identità: dunque, si applicherà sempre a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni e, per i cittadini Europei, in alternativa alla residenza anagrafica, si potrà tenere conto anche della residenza normale. Pertanto, la violazione non presuppone che il conducente residente da più di 60 giorni abbia la proprietà o altra forma di disponibilità giuridicamente rilevante del messo: la sanzione si applica indistintamente a chiunque lo detiene a qualsiasi titolo e lo conduce, anche occasionatone o a titolo di cortesia. Si applica anche al proprietario ovvero usufruttuario del veicolo estero che risiede in Italia da oltre 60 giorni che guida il suo veicolo. Per i cittadini europei, oltre alla residenza anagrafica si può fare riferimento alla residenza normale. A nulla rileva da quanto tempo il veicolo sia in Italia o come sia stato portato, anche in regime di circolazione internazionale. Al di fuori delle suddette deroghe, la circolazione è vietata anche se a bordo del veicolo c'è un documento che autorizza la persona residente in Italia alla conduzione. Irrilevante la doppia cittadinanza[Torna su] Ai fini dell'applicazione del divieto non è rilevante la presenza della c.d. doppia residenza, anche in altro Paese UE o extra UE: se la persona è iscritta da più di 60 gg nei registri anagrafici italiani, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del divieto, egli è residente in Italia e solo tale iscrizione rileva ai fini della norma di cui trattasi. Inoltre, la sanzione trova applicazione anche se il soggetto circola con veicolo a lui stesso intestato all'estero, ottenuto beneficiando di altra residenza nel paese di immatricolazione. Diversamente, i cittadini italiani iscritti all'AIRE non incorrono nel divieto di circolazione in quanto considerati residenti all'estero: per essi la normativa vigente consente di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere utilizzati nei periodo di soggiorno in Italia. Controllo della residenza[Torna su] In occasione del controllo su strada, la residenza verrà riscontrata sulla base di documenti di identità italiani ovvero della patente di guida italiana che contengono questa informazione o che consentono, consultando gli archivi, di ottenerla immediatamente. Qualora manchino questi documenti, manchi l'indicazione della residenza sugli stesso ovvero in tutti i casi in cui, per le incoerenti dichiarazioni della persona controllata o per altri indizi, sorgano dubbi sull'effettiva residenza in Italia o sul tempo di permanenza, l'interessato sarà invitato a dichiarare la propria residenza attuale e il tempo dal quale essa e effettiva oppure ad autocertificarla. In base a tale dichiarazione o autocertificazione potranno essere compiuti i necessari accertamenti. Al di fuori delle deroghe indicate dalla norma, la circolazione è vietata anche se a bordo c'è un documento che autorizza la conduzione alla persona residente in Italia (es. atto di comodato dell'intestatario straniero). Sanzioni[Torna su] La violazione dell'art. 132, comma 5, C.d.S. può concorrere con quella dell'art. 93, comma 7-bis C.d.S., qualora il veicolo circoli in Italia da oltre un anno e alla guida si trovi persona residente in Italia da oltre 60 giorni. In caso di inottemperanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro. Il verbale è redatto indicando chi circola come trasgressore e come obbligato in solido, salvo dimostri che il veicolo sia a qualunque titolo nella disponibilità di una persona diversa. Il trasgressore paga subito la sanzione al momento dell'accertamento ovvero presta cauzione. L'organo accertatore, inoltre, ritirerà immediatamente il documento di circolazione trasmettendolo all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo sarà sottoposto direttamente a sequestro amministrativo il quale durerà al massimo 180 giorni dalla data della violazione: qualora, entro tale termine il mezzo non sia reimmatricolato o esportato, il veicolo sequestrato viene sottoposto a confisca amministrativa. Per quanto concerne i veicoli immatricolati in Stato UE, non ci sono vincoli doganali. Si applica, dunque, solo la sanzione prevista da tale norma. Invece, per i veicoli immatricolati in Stati Extra-UE, valgono anche le norme doganali che consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di persona residente in Italia. Si può avere, però, concorso tra questa violazione e quelle doganali. Deroghe al divieto[Torna su] Una deroga ai divieti è prevista soltanto qualora il veicolo sia concesso in leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia, ovvero se il veicolo è stato dato in comodato a un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia. Sono altresì esclusi dal divieto i veicoli appartenenti a persone, organizzazioni o enti stranieri muniti di targa CD, CC, EE e AFI, in quanto sono assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani. Modifiche in materia di responsabilità solidale nelle violazioni stradali[Torna su] L'art. 29-bis del decreto-legge 113/2018 ha introdotto significative modifiche anche all'art. 196 CdS in materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative in materia di circolazione stradale. Infatti, con la modifica del comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 196 CdS. si sono previste nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti quali deroghe al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario. Particolare caso di responsabilità solidale è previsto nei casi indicati dall'art. 93, commi 1-bis (violazione del divieto di circolazione con veicolo estero da parte di residente in Italia da più di 60 giorni) e 1-ter (violazione dell'obbligo di documentare il titolo del possesso del veicolo locato, in leasing o in comodato a lavoratore o collaboratore da parte di impresa europea non avente sede in Italia), e dall'articolo 132, comma 3, CdS (circolazione oltre un anno con veicolo estero) nelle quali ipotesi, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. |
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