Data: 22/01/2019 12:00:00 - Autore: Luca Passarini
Guida diritto costituzionale

di Luca Passarini - Per ordinamento giuridico si deve intendere quel complesso di norme dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone sia sotto il profilo dei rapporti che a esse fanno capo, sia sotto quello attinente alla struttura organizzativa dalle stesse adottata.

Cos'è l'ordinamento giuridico

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L'ordinamento è qualificabile come giuridico quando è costituito da norme con tali caratteristiche, cioè norme vincolanti per i soggetti appartenenti alla stessa collettività cui la norma si riferisce; l'ordinamento giuridico, quindi, di regola prevede anche un complesso di sanzioni destinate ad essere applicate nei confronti dei componenti della comunità organizzata che non rispettino i principi propri dell'ordinamento stesso. Le sanzioni puniscono il disvalore arrecato: ad esempio, l'omicidio, viene sanzionato perché leva valore alla vita. Ogni ordinamento giuridico è un sistema a sé che pone in risalto determinati principi, valori e diritti delle persone. Questi ordinamenti, si scoprirà poi, che sono utilmente raggruppati in forme di Stato.

La teoria normativista

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Aderendo a questa concezione (normativista) si arriva allora a considerare un ordinamento giuridico come un insieme di norme che regolano la vita di una comunità all'interno di un preciso sistema giuridico, giungendo a identificare l'ordinamento giuridico con la stessa entità statale o con le organizzazioni sovranazionali, tale per cui si avvalora il principio del ubi ius ibi societas. Ma la dottrina giuridica non è in realtà completamente allineata su questa concezione normativista.

La teoria istituzionalista

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Gli studi di SANTI ROMANO ha posto l'interrogativo di fondo: sono le norme che hanno creato l'organizzazione sociale (ordinamento) o viceversa è l'organizzazione sociale abbia creato le norme, aderendo a una concezione istituzionalista. Indubbiamente gli ordinamenti giuridici sono caratterizzati da norme e da un potere (che si andrà a definire meglio) capace di creare nuove regole, di modificarle, di abrogarle o anche di dichiararle non più efficaci. Eppure la teoria istituzionalista, senza troppa difficoltà, dimostra la possibilità di una coesistenza di più ordinamenti giuridici sovrani anche nello stesso territorio. L'ordinamento giuridico allora non consta di sole norme, ma è un'organizzazione sociale
Diversamente l'ordinamento giuridico, secondo quella teoria normativista proposta per primo da HANS KELSEN sarebbe costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato ambito territoriale. Tali norme, fra loro riconnesse in un rapporto di gerarchia decrescente, si potrebbero raffigurare a seconda di una struttura piramidale, al cui vertice supremo si trova la norma fondamentale di carattere "originario", dalla quale promanano le altre norme "derivate", tutte poste a un rango inferiore rispetto a quest'ultima.

La classificazione degli ordinamenti giuridici

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Si è allora inteso come possa esistere, e di fatti esista, una pluralità di ordinamenti giuridici possibili. È riduttivo considerare come tale solamente quello statale, quando invece gli stessi caratteri essenziali che fanno protendere per la definizione di ordinamento sono rinvenibili anche in altri sistemi non statali.

- Ordinamenti necessari e ordinamenti volontari

In base alla natura del vincolo associativo si può differenziare tra ordinamenti necessari e ordinamenti volontari. Nel primo caso esiste un vincolo di necessaria associazione (si pensi agli ordinamenti statali, ciascuno di noi è cittadino statale, cioè membro di un'ordinamento giuridico statale e allo stesso tempo, nel caso dei Paesi membri, anche dell'Unione Europea fin dalla nascita e non per scelta volontaria). Diversamente l'iscrizione a un'associazione introduce all'interno di un ordinamento non necessario, ma volontario.

- Ordinamenti generali e particolari

Un'ordinamento giuridico può essere generale o particolare. Si dice generale quando il fine perseguito è il cosiddetto bene comune (ad esempio: stato, enti territoriali, Unione Europea…); si dice particolare quando è volto invece al conseguimento di un interesse specifico (la Chiesa, ad esempio, tra gli ordinamenti giuridici originari; così come una società per azioni o un' associazione sportiva).

- Ordinamenti territoriali e non territoriali

Gli ordinamenti territoriali hanno come elemento fondamentale il territorio, ad esempio l'ordinamento giuridico statale, comunale ecc.. Quelli non territoriali non hanno il territorio come base fondamentale (es. Chiesa cattolica).

- Ordinamenti indipendenti o derivati

Gli ordinamenti indipendenti sono quelli che hanno un'indipendenza nel non riconoscere ordinamenti superiori al loro. Quelli derivati sono quelli che hanno una dipendenza nel riconoscere ordinamenti superiori.


Bibliografia:

L. Mezzetti, Manuale breve di diritto costituzionale, Giuffrè editore

G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cedam

A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, il Mulino


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