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Data: 22/01/2019 12:00:00 - Autore: Luca Passarini di Luca Passarini - Per ordinamento giuridico si deve intendere quel complesso di norme dirette a disciplinare una collettivit� organizzata di persone sia sotto il profilo dei rapporti che a esse fanno capo, sia sotto quello attinente alla struttura organizzativa dalle stesse adottata.
Cos'� l'ordinamento giuridico[Torna su]
L'ordinamento � qualificabile come giuridico quando � costituito da norme con tali caratteristiche, cio� norme vincolanti per i soggetti appartenenti alla stessa collettivit� cui la norma si riferisce; l'ordinamento giuridico, quindi, di regola prevede anche un complesso di sanzioni destinate ad essere applicate nei confronti dei componenti della comunit� organizzata che non rispettino i principi propri dell'ordinamento stesso. Le sanzioni puniscono il disvalore arrecato: ad esempio, l'omicidio, viene sanzionato perch� leva valore alla vita. Ogni ordinamento giuridico � un sistema a s� che pone in risalto determinati principi, valori e diritti delle persone. Questi ordinamenti, si scoprir� poi, che sono utilmente raggruppati in forme di Stato. La teoria normativista[Torna su]
Aderendo a questa concezione (normativista) si arriva allora a considerare un ordinamento giuridico come un insieme di norme che regolano la vita di una comunit� all'interno di un preciso sistema giuridico, giungendo a identificare l'ordinamento giuridico con la stessa entit� statale o con le organizzazioni sovranazionali, tale per cui si avvalora il principio del ubi ius ibi societas. Ma la dottrina giuridica non � in realt� completamente allineata su questa concezione normativista. La teoria istituzionalista[Torna su]
Gli studi di SANTI ROMANO ha posto l'interrogativo di fondo: sono le norme che hanno creato l'organizzazione sociale (ordinamento) o viceversa � l'organizzazione sociale abbia creato le norme, aderendo a una concezione istituzionalista. Indubbiamente gli ordinamenti giuridici sono caratterizzati da norme e da un potere (che si andr� a definire meglio) capace di creare nuove regole, di modificarle, di abrogarle o anche di dichiararle non pi� efficaci. Eppure la teoria istituzionalista, senza troppa difficolt�, dimostra la possibilit� di una coesistenza di pi� ordinamenti giuridici sovrani anche nello stesso territorio. L'ordinamento giuridico allora non consta di sole norme, ma � un'organizzazione sociale La classificazione degli ordinamenti giuridici[Torna su]
Si � allora inteso come possa esistere, e di fatti esista, una pluralit� di ordinamenti giuridici possibili. � riduttivo considerare come tale solamente quello statale, quando invece gli stessi caratteri essenziali che fanno protendere per la definizione di ordinamento sono rinvenibili anche in altri sistemi non statali. - Ordinamenti necessari e ordinamenti volontariIn base alla natura del vincolo associativo si pu� differenziare tra ordinamenti necessari e ordinamenti volontari. Nel primo caso esiste un vincolo di necessaria associazione (si pensi agli ordinamenti statali, ciascuno di noi � cittadino statale, cio� membro di un'ordinamento giuridico statale e allo stesso tempo, nel caso dei Paesi membri, anche dell'Unione Europea fin dalla nascita e non per scelta volontaria). Diversamente l'iscrizione a un'associazione introduce all'interno di un ordinamento non necessario, ma volontario.- Ordinamenti generali e particolariUn'ordinamento giuridico pu� essere generale o particolare. Si dice generale quando il fine perseguito � il cosiddetto bene comune (ad esempio: stato, enti territoriali, Unione Europea�); si dice particolare quando � volto invece al conseguimento di un interesse specifico (la Chiesa, ad esempio, tra gli ordinamenti giuridici originari; cos� come una societ� per azioni o un' associazione sportiva). - Ordinamenti territoriali e non territorialiGli ordinamenti territoriali hanno come elemento fondamentale il territorio, ad esempio l'ordinamento giuridico statale, comunale ecc.. Quelli non territoriali non hanno il territorio come base fondamentale (es. Chiesa cattolica). - Ordinamenti indipendenti o derivatiGli ordinamenti indipendenti sono quelli che hanno un'indipendenza nel non riconoscere ordinamenti superiori al loro. Quelli derivati sono quelli che hanno una dipendenza nel riconoscere ordinamenti superiori. Bibliografia: L. Mezzetti, Manuale breve di diritto costituzionale, Giuffr� editore G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cedam A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, il Mulino |
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