Data: 24/01/2019 19:00:00 - Autore: Gabriella Lax
di Gabriella Lax � Concedere un giorno festivo solo ai credenti sarebbe una discriminazione fondata sulla religione. A stabilirlo la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza nella causa C-193/17 Cresco Investigation GmbH / Markus Achatzki (sotto allegata).

La vicenda

Il caso nasce in Austria, come riporta una nota della Corte stessa, dove il venerd� santo � un giorno festivo retribuito unicamente per i membri delle Chiese evangeliche di confessione augustana e di confessione elvetica, della Chiesa vetero-cattolica e della Chiesa evangelica metodista. La concessione del giorno festivo d� la possibilit� ai membri di tali Chiese di praticare la loro religione in tale giorno di celebrazione particolarmente importante senza dover prendere un giorno di ferie con il loro datore di lavoro. Se un membro di una di tali Chiese lavora in tale giorno, egli ha diritto a un'indennit� per giorno festivo, in aggiunta alla retribuzione per il lavoro svolto. Cos� accade che Markus Achatzi, lavoratore dipendente della Cresco Investigation, che non appartiene ad alcuna delle Chiese in questione, ritiene di essere stato privato in maniera discriminatoria dell'indennit� per giorno festivo per il lavoro svolto il 3 aprile 2015, giorno del venerd� santo, e chiede, a tale titolo, il pagamento, da parte del suo datore di lavoro, di un'indennit�. Investita della controversia, la Corte suprema austriaca interroga la Corte sulla compatibilit� della normativa austriaca di cui trattasi con il divieto, previsto dal diritto dell'Unione, di discriminazioni fondate sulla religione.

Corte Ue, discriminante la concessione di un giorno festivo retribuito solo ai religiosi

Secondo la Corte una normativa nazionale come dell'Austria, in base alla quale il venerd� santo � un giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune Chiese cristiane e dunque solo tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, ad un'indennit� complementare, costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione. La normativa, inoltre, non pu� essere giustificata come misura per la prevenzione dei diritti e delle libert� altrui, n� quale misura specifica diretta a compensare svantaggi correlati alla religione. La discriminazione trovata sta nel fatto che la normativa austriaca di cui trattasi istituisce una differenza di trattamento fondata direttamente sulla religione dei lavoratori. Infatti, il criterio di differenziazione cui ricorre tale normativa deriva direttamente dall'appartenenza dei lavoratori a una determinata religione. Ed ancora, detta normativa ha l'effetto di trattare in maniera diversa, in funzione della religione, situazioni paragonabili. A questo si aggiunga che non si pu� ritenere che la normativa austriaca di cui trattasi contenga misure specifiche destinate a compensare uno svantaggio correlato alla religione nel rispetto del principio di proporzionalit� e, per quanto possibile, del principio di uguaglianza. In questo caso, le disposizioni di cui trattasi accordano un periodo di riposo di 24 ore, il venerd� santo, ai lavoratori appartenenti ad una delle Chiese in questione, mentre i lavoratori appartenenti ad altre religioni, le cui feste importanti non coincidano con i giorni festivi comuni in Austria, in linea di principio, possono assentarsi dal proprio lavoro per svolgere i riti religiosi relativi a tale festa solo in virt� di un'autorizzazione accordata dal loro datore di lavoro nell'ambito del dovere di sollecitudine. Cos� le misure di cui trattasi eccedono quanto � necessario per compensare un siffatto ipotetico svantaggio e che esse istituiscono una differenza di trattamento tra lavoratori, confrontati a obblighi religiosi paragonabili, che non garantisce, per quanto possibile, il principio di uguaglianza. Dunque, finch� l'Austria non modificher� la normativa interna per ripristinare la parit� di trattamento, un datore di lavoro privato sar� obbligato, a determinate condizioni, ad accordare anche agli altri suoi lavoratori il diritto ad un giorno festivo retribuito, il venerd� santo.


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