Data: 26/01/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Chi effettua un sorpasso in prossimit� di una curva, sconfinando nell'opposta corsia, realizza sia la condotta di sorpasso vietato che quella di circolazione contro mano, sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialit� e non di concorso formale. Ai sensi dell'art. 198 C.d.S., dunque, la sanzione prevista dall'art. 148 C.d.S. pu� essere aumentata fino al triplo.

Il caso

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 1683/2019 (qui sotto allegata), pronunciandosi sulla vicenda di automobilista, condannato per aver circolato contromano in corrispondenza di una curva, ex art. 143, comma 12, C.d.S., con conseguente applicazione della sanzione amministrativa e della sospensione della patente di guida per un mese.

Tuttavia, in sede d'impugnazione, l'uomo segnalava che la condotta ascrittagli, descritta come "sorpasso contromano", sarebbe dovuta rientrare nell'alveo dell'art. 148 del Codice della Strada, contenente le regole sull'effettuazione della manovra di sorpasso. Una doglianza che veniva accolta, generando il susseguente ricorso in Cassazione da parte dal Ministero dell'Interno e congiuntamente dalla Prefettura Ufficio territoriale.

Secondo i ricorrenti, infatti, l'effettuazione del sorpasso in prossimit� di una curva, con invasione dell'opposta corsia di marcia, realizza sia la fattispecie di sorpasso vietato quanto quella di circolazione contromano, poich� tra le due violazioni sussiste un rapporto di specialit� bens� di concorso formale.

Gli Ermellini, accogliendo l'impugnazione, rammentano come il sorpasso, in quanto necessario per evitare intralci alla circolazione e sveltire il traffico, costituisca una manovra connaturale alla circolazione dei veicoli e sempre consentita, salvo che non ricorrano le condizioni di pericolo specificamente menzionate nell'art. 148 C.d.S..

Divieto di sorpasso e circolazione contromano

Il sorpasso, tuttavia, non comporta necessariamente l'invasione dell'opposta corsia di marcia e da essa prescinde la disciplina per esso stabilita, limitandosi questa a stabilire la regola comune che il sorpasso deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia e che se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in pi� corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare (cfr. Cass. n. 21083/2006).

Il divieto di sorpasso in prossimit� o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni caso di scarsa visibilit�, stabilito dall'art. 148 C.d.S., comma 10, ha conseguentemente l'esclusiva finalit� di prevenire il non avvertibile pericolo derivante dalla possibilit� che un veicolo procedente in senso inverso abbia invaso la parte della carreggiata percorsa dai veicoli procedenti in senso inverso e, in generale, che la riduzione dello spazio di manovra non consenta ai veicoli coinvolti in un sorpasso di evitare gli ostacoli alla normale circolazione non percepibili dai loro conducenti con la normale tempestivit�.

L'obbligo imposto ai veicoli dall'art. 143 C.d.S. e la previsione di una particolare sanzione per colui che circola contromano in corrispondenza della curve e dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilit�, mira, invece, a impedire che la violazione del precetto venga posta in essere mediante l'invasione dell'opposta corsia di marcia in situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre a essere necessitata, sia anche consentita dalle condizioni del flusso veicolare opposto e che, in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti nell'altra corsia e consenta ai loro conducenti di adeguare a detta invasione la propria condotta.

Concorso formale tra sorpasso in curva e guida contromano

Pertanto, concludono i giudici, l'effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimit� di una curva con l'invasione dell'opposta corsia di marcia, realizza, conseguentemente, tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella della circolazione contro mano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialit�, bens� di concorso formale.

Pertanto, l'originario verbale di contestazione era legittimo. Anzi, ai sensi dell'art. 198 C.d.S., la sanzione prevista per la violazione dell'art. 143 C.d.S., che in verit� � uguale a quella prevista dall'art. 148 C.d.S. avrebbe potuto essere aumentata fino al triplo, ma per quanto il rilievo di cui si dice non risulta essere stato esaminato nel giudizio di merito e non essendo rilevabile di ufficio rimane coperto dalla forza del giudicato.

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