Data: 29/01/2019 16:00:00 - Autore: Filippo Antonelli

Avv. Filippo Antonelli - Spesso possiamo notare in ambito di audizione del minore, alcune contraddizioni insite nelle dichiarazioni rese che, in effetti, possono addirittura viziare la pronuncia dell'Autorit� Giudiziaria anche per le modalit� con cui sono state assunte le quali, a ben vedere, possono pregiudicare la ricerca della verit� processuale.

La rilevanza della Carta di Noto

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Purtroppo spesso il minore viene ritenuto maturo e certamente in grado di rendere dichiarazioni senza tuttavia alcun rispetto delle modalit� di audizione dello stesso di cui (anche) alla Carta di Noto (sulla cui importanza si veda, ex plurimis, Cass. Pen., sez. III, n. 39411/2014).

In tema di deposizione della persona offesa minore in materia di reati sessuali, ad esempio, � necessario infatti tenere conto di ulteriori aspetti oltre alla capacit� di testimoniare, unico elemento spesso erroneamente valutato.

Si deve necessariamente considerare e valutare la capacit� della minore di elaborare le informazioni, il contesto di relazioni familiari ed extrafamiliari, con opportuno aiuto di scienze pedagogiche, psicologiche e sessuologiche al fine di poter parlare di attendibilit�.

Alcuni punti fondamentali

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La Carta di Noto, nella sua versione aggiornata al 14.10.2017, indica le linee guida per l'esame del minore.

Al punto 8 della Carta si pu� leggere: "Durante l'intervista va verificato se il minore ha raccontato in precedenza i presunti fatti ad altre persone e con quali modalit�".

Al punto 14 si pu� leggere, ancora: "In sede di accertamento dell'idoneit� specifica � necessario chiarire e considerare le circostanze e le modalit� attraverso cui il minore ha narrato i fatti a familiari, operatori sociali, Polizia Giudiziaria ed altri soggetti".

Sulla linea di tali studi scientifici la Carta di Noto sottolinea la necessit� di analizzare le dichiarazioni rese dal minore considerando le modalit� attraverso le quali il medesimo ha narrato i fatti ai familiari, alla Polizia Giudiziaria, all'Autorit� Giudiziaria e ad altri soggetti, tenuto conto di sollecitazioni e modalit� di racconto, se la narrazione fosse spontanea o sollecitata e fino a che punto sollecitata da parte di figure significative (come un genitore o un parente), nonch� dal contenuto delle primissime dichiarazioni rilasciate.

Altrettanto significativo il punto 18 della Carta: "Non esistono segnali psicologici, emotivi e comportamentali validamente assumibili come rivelatori o "indicatori" di una vittimizzazione. Non � scientificamente fondato [...]" nonch� il punto 19: "Non � possibile diagnosticare un disturbo post-traumatico da stress o un disturbo dell'adattamento ricavandone l'esistenza dalla sola presenza di sintomi, i quali potrebbero avere altra origine".

Tutto ci� sottolineando ulteriormente altre modalit� previste per le audizioni dei minori, come la particolare attenzione ad alcune situazioni specifiche (punto 20 della Carta) che sono considerate idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori, ovvero (tra le altre):

- allarmi generati solo dopo l'emergere di un'ipotesi di abuso;

- fenomeni di suggestione e di "contagio dichiarativo";

- condizionamenti o manipolazioni anche involontarie (es. contesto psicoterapeutico, scolastico ecc.).

La giurisprudenza

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Bench� infatti il Giudice possa trarre il proprio convincimento in ordine alla responsabilit� penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta al vaglio positivo la sua attendibilit�, senza la necessit� di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 co. 3 e 4, c.p.p., � stato per� precisato che nel caso di parte offesa dei reati sessuali di et� minore � necessario che l'esame della credibilit� sia onnicomprensivo e tenga conto di pi� elementi.

Bench�, infatti, il divieto di porre domande suggestive non operi a proposito delle domande poste dal giudice, non possono comunque essere poste domande nocive, dovendo essere comunque salvaguardata la genuinit� delle dichiarazioni e non compromessa l'attendibilit� della loro fonte. Deve inoltre tenersi conto della problematicit� connessa alla distanza cronologica tra il momento di verificazione dei fatti e quello in cui le persone offese vengono esaminate, con il conseguente onere per il giudice di una motivazione rafforzata che dia conto della inidoneit� del distacco temporale ad incidere sull'attendibilit� di tali dichiarazioni, in particolare in presenza di fattori di disturbo o comunque in grado di alterare il corretto ricordo dei fatti (Cass. Pen., sez. III, n. 46592/2017).


Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forl�-Cesena

filippo.antonelli@me.com

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