Data: 30/01/2019 12:30:00 - Autore: Luca Passarini
Guida diritto costituzionale

Cos'� la Costituzione

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La Costituzione definisce quindi la struttura e l'organizzazione di uno stato, rappresentando la norma fondamentale per lo stesso, afferma e sancisce il regime politico adottato, nonch� gli strumenti e le tutele che il singolo ordinamento appronta per la realizzazione dei principi ivi espressi.

� la Costituzione che, nella teoria normativista di KELSEN, rappresenta la norma fondamentale, Grundnorm che regolamenta la produzione di altre norme giuridiche; mentre per le teorie istituzionaliste (tra gli altri del gi� citato SANTI ROMANO) costituisce la stessa struttura organizzativa della comunit� sociale.

Una definizione univoca di Costituzione?

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Trattare del concetto di Costituzione non � allora cosa semplice, non sembra condivisa una definizione comune, n� si pu� ridurre l'analisi al solo testo formale.

Infatti la considerazione di qualsiasi costituzione non si pu� limitare a uno studio delle sole norme scritte in un testo formale, pi� o meno condivisibile, programmatico, organizzativo e adottato con procedure differenti da ordinamento a ordinamento.

Costituzione formale, sostanziale e materiale

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Quella appena indicata � la sola costituzione formale (norme presenti in un testo formale).

Ma come non considerare le norme o i principi inclusi in altri testi, nazionali e non, frutto di convenzioni, di accordi, o di pratiche consuetudinarie reiterate nel tempo. Alla costituzione formale si aggiunger� allora lo studio della costituzione sostanziale, quale insieme dei principi e dei valori di un ordinamento che non sono espressamente enunciati in costituzione, ma che si possono desumere in via interpretativa da una conoscenza complessiva del sistema giuridico ad opera della giurisprudenza.

Per cui la sostanziale va ad integrare necessariamente la formale.

Infine non si potr� non considerare la cosiddetta costituzione materiale, che consiste nelle prassi e nelle consuetudini che integrano la costituzione formale nella sua applicazione, come fossero altre disposizioni presenti nella costituzione formale.

Il concetto attuale di costituzione lo si rinviene nel momento in cui alcuni paesi decidono di dotarsi di un documento attestante in maniera precisa e indiscutibile principi, diritti e prerogative generali, definendo un particolare assetto istituzionale per l'esercizio del potere politico, comportando una commistione tra diritto, politica, filosofia.

Forme e contenuti delle Costituzioni

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Una prima distinzione � quella relativa alla forma della costituzione, che pu� essere scritta ovvero consuetudinaria.

Costituzione scritta o consuetudinaria

La maggioranza degli Stati oggi hanno una costituzione scritta, cio� sancita in un testo, adottato nella fase costituente, espressione pi� o meno diretta del consenso popolare, promulgata dal Capo dello stato e posta al vertice della gerarchia delle fonti. La forma scritta garantisce certamente maggior stabilit� e certezza del diritto, ma all'opposto preveder� meccanismi pi� difficoltosi per introdurre una modifica, non adattandosi in maniera immediata alle trasformazioni. Il caso invece pi� noto di costituzione consuetudinaria � quello del Regno Unito.

Costituzioni brevi e lunghe

Un'ulteriore distinzione che viene operata dalla dottrina costituzionalista consiste nel suddividere le varie costituzioni tra costituzioni brevi e costituzioni lunghe. Tra le prime vi sono quella degli Stati Uniti e molte delle costituzioni europee del XIX secolo, la cui brevit� era giustificata dalla finalit� stessa del testo costituzionale, che doveva solamente stabilire forme di limitazione del potere, garantendo una prima serie di libert� negative (cio� i diritti civili e politici, quali diritti di prima generazione, che prevedono un'astensione dello Stato dall'interferire nella sfera soggettiva degli individui). Le costituzioni lunghe, invece, sono le pi� comuni del XX secolo, rispecchiando la maggiore complessit� delle relazioni politiche e sociali, i criteri di organizzazione del potere politico, l'introduzione dei diritti di seconda generazione (i diritti sociali ed economici) e la necessit� di andare a definire in costituzione l'organizzazione puntuale della forma di stato e di governo, il fine politico, i rapporti tra gli organi, l'assetto delle garanzie e delle tutele riconosciute�

Costituzioni unitestuali e pluritestuali

Ulteriore distinzione pu� essere elaborata tra costituzioni contenute in un unico testo (unitestuali) e costituzioni formate da pi� testi tra loro integrati (pluritestuali). Anche le costituzioni definite unitestuali, in verit�, rimandano ad altri atti normativi ai quali � demandata la funzione di disciplinare in dettaglio quanto la costituzione determina solo in via di principio (ci� si realizza mediante l'istituto della riserva di legge.)

Protezione della Costituzione

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La costituzione necessita poi di forme di protezione volte a tutelarne la stabilit� nel testo e dei principi inseriti che la animano e la distinguono. Una prima modalit� di protezione � data dalla sua stessa forma scritta e dalla forma unitaria. Nonostante queste prime previsioni e per accrescere ulteriormente le forme di tutela del testo fondamentale, sono state approntate una serie di procedure o istituiti specifici organi che, nel complesso, costituiscono le garanzie costituzionali.

Costituzioni flessibili e rigide

La distinzione principale � allora quella che si realizza tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide. Quelle flessibili sono quelle che non richiedono il ricorso a procedure aggravate per la revisione costituzionale e non pongono limiti al potere di revisione, bastando nella pratica una legge ordinaria dello stato per modificare il testo costituzionale (come nel caso dello Statuto Albertino del 1848). Quelle rigide, al contrario, sono quelle che prevedono per la loro revisione un iter legislativo aggravato rispetto a quello disposto per la legislazione ordinaria, come nel caso della Costituzione italiana.

Controllo di costituzionalit�

Oltre ai limiti della revisione, possono sostanziarsi in una impossibilit� di modifica dei principi fondamentali o del regime politico adottato, nel rispetto di tempi e procedure formali, la protezione del testo costituzionale � affidata ad altri strumenti, come il controllo di costituzionalit� delle leggi, che pu� essere politico, qualora l'organo preposto al controllo sia un organo politico, ovvero giurisdizionale quando effettuato successivamente alla adozione della norma da un organo esterno al circuito della decisione politica. Questo tipo di controllo (giurisdizionale) pu� a sua volta consistere in un controllo diffuso, quando ogni giudice � titolare del potere di verificare la congruit� della norma da applicare e il rispetto della costituzione, oppure accentrato, quando il controllo di legittimit� costituzionale e il successivo giudizio sono affidati a un organo costituzionale, appositamente istituito.

Vai al Testo della Costituzione Italiana

Bibliografia:

L. Mezzetti, Manuale breve di diritto costituzionale, Giuffr� editore

G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cedam

A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, il Mulino


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