Data: 30/01/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Come per le pensioni e per le indennit� di invalidit� (per approfondimenti: Invalidit�: i nuovi importi per il 2019) anche i c.d. ammortizzatori sociali vedranno un aggiornamento degli importi in aumento dell'1,1% per l'anno 2019.

Ci� si giustifica in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del d.Lgs. n. 148/2015: la norma prevede che, con effetto dal 1� gennaio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, i "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, nonch� la retribuzione mensile di riferimento (comprensiva dei ratei di mensilit� aggiuntive), da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale pi� alto, siano aumentati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI).

Nella circolare n. 5/2019 (qui sotto allegata) l'INPS ha indicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidariet� del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidariet� del Credito Cooperativo, dell'indennit� di disoccupazione NASpI, dell'indennit� di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennit� di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attivit� socialmente utili relativi all'anno 2019.

Trattamenti di integrazione salariale

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Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, riformati proprio dal summensionato d.lgs. n. 148/2015, gli importi per il 2019 si distringuono in caso di retribuzione inferiore (o uguale) a 2.148,74 euro, oppure superiore a tale soglia.

Nel primo caso, l'importo netto sar� pari a 935,21 euro, mentre nel secondo caso raggiunger� 1.124,04 euro. Detti importi massimi dovranno essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Fondo di credito

Per quanto riguarda l'assegno ordinario per il Fondo di credito, i massimali sono fissati in:
- 1.180,39 euro, per retribuzioni mensili lorde inferiori a 2.173,37 euro;
- 1.360,55 euro, per retribuzioni comprese tra 2.173,37 euro e 3.435,56 euro;
- 1.718,82 euro, per retribuzioni superiori a 3.435,56 euro.
La circolare si occupa altres� di indicare i massimali dell'assegno emergenziale e di quello per il Fondo di credito cooperativo.

Indennit� di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

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Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennit� di disoccupazione NASpI � pari, secondo i criteri gi� indicati dall'INPS nella circolare n. 94/2015, a � 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l'importo massimo mensile di detta indennit�, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, per il 2019, non potr� in ogni caso superare i 1.328,76 euro.
Anche la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennit� di disoccupazione DIS-COLL sar� pari, secondo i criteri gi� indicati nella circolare INPS n. 83/2015, a � 1.221,44 per il 2019. L'importo massimo mensile di detta indennit�, per il 2019, non potr� in ogni caso superare i 1.328,76 euro.

Indennit� di disoccupazione agricola

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Per quanto riguarda l'indennit� di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2019 con riferimento ai periodi di attivit� svolti nel corso dell'anno 2018, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Questi saranno i medesimi gi� indicati nella circolare n. 19/2018 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a � 1.180,76 (per ci� che riguarda il massimale pi� alto) e a � 982,40 (quanto al massimale pi� basso).

Assegno per attivit� socialmente utili

Infine, per quanto riguarda l'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attivit� socialmente utili (LSU), questo dal 1� gennaio 2019 sar� pari a � 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

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