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Data: 04/02/2019 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione, nell'ordinanza n. 2241/2019 (sotto allegato) ribadisce la correttezza del principio del concorso di colpa gravante sul pedone che, attraversando fuori dalle strisce, non concede la precedenza ai veicoli in transito. A nulla rileva che il fatto si sia verificato in prossimitā di una scuola e di un attraversamento pedonale e che il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta prudente. Nonostante infatti la presunzione di colpa del conducente al 100%, se anche il pedone č responsabile in parte del suo stesso investimento, il giudice di merito correttamente giunge alla dichiarazione del suo concorso di colpa. La vicenda processualeLa Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dal coniuge e dalla figlia di una signora defunta, riforma la sentenza di primo grado, rideterminando nella misura del 60% e del 40% la concorrente responsabilitā dell'estinta e del conducente che l'aveva investita. Ricorrono in Cassazione i parenti della vittima, per i seguenti motivi:
Resiste la compagnia assicurativa, non si difendono gli intimati. Concorso di colpa per il pedone che attraversa fuori dalle strisce senza dare la precedenzaGli Ermellini, nell'ordinanza n. 2241/2019 ribadiscono il principio secondo cui, sul conducente esisterebbe una presunzione di colpa, tanto che il giudice che si trova a dover valutare e quantificare la presenza di un concorso di colpa del pedone investito č tenuto a:
Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha fatto altro che, alla luce delle indagini tecniche espletate e attraverso un percorso logico giuridico coerente, ritenere la condotta della vittima una "concausa nella produzione dell'evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli." Leggi anche: - Incidenti stradali e pedoni: il vademecum della Cassazione - Quando ha torto il pedone investito? - Incidenti stradali: il pedone non ha sempre ragione |
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