Data: 31/01/2019 15:30:00 - Autore: Cleto Iafrate

di Cleto Iafrate - In un precedente articolo � stato commentato il parere reso in merito alla circolare emanata dal Ministero della Difesa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018. In quella occasione, oltre a segnalare una certa contiguit� tra la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ed il Ministero della Difesa, � stata evidenziata la tendenza a lasciare le funzioni sindacali ad un "sindacato giallo", la Rappresentanza Militare; ci� in quanto i nascenti sindacati militari �"sindacati blu"- sarebbero gravati da una sorta di "presunzione di antagonismo".

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In un successivo contributo, invece, sono state illustrate alcune questioni (irrisolte) ritenute importanti per orientare la discrezionalit� del Legislatore in materia di associazionismo militare:
- la mancata registrazione dei sindacati nell'esperienza sindacale italiana dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1948;

- la repressione della condotta antisindacale e la tutela del delegato;

- il rapporto dei sindacati militari con gli organi di informazione.

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In questa sede, invece, si affronter� una questione strettamente connessa alla tematica dell'associazionismo militare, quella della "confusione dei ruoli", che da anni impegna l'Avvocatura dello Stato, la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato.

La "confusione di ruoli" nel parere del Consiglio di Stato

Il Ministero, nella richiesta di parere al Consiglio di Stato, segnala che in sede di elaborazione della disciplina interna sono emerse alcune perplessit� circa i rapporti tra le associazioni sindacali e gli organismi della rappresentanza militare, con particolare attenzione alla possibilit� di assolvere funzioni o ricoprire incarichi in entrambi i contesti. Al riguardo, l'Amministrazione ritiene che debba essere precluso ai delegati della rappresentanza militare, di ogni livello, di ricoprire contestualmente incarichi direttivi nelle associazioni professionali a carattere sindacale. Una simile evenienza, infatti, potrebbe indurre confusione di ruoli, determinando criticit� nell'ordinaria interlocuzione degli organismi di rappresentanza con le autorit� gerarchiche cui sono affiancati; (�). La sezione del Consiglio di Stato osserva che "L'esclusione di un duplice ruolo, negli organi di rappresentanza e in quelli direttivi delle associazioni sindacali, � � a legislazione vigente� congrua e ragionevole, considerata la natura non sindacale degli organi di rappresentanza, costituiti anzi in funzione integrativa delle determinazioni dell'Amministrazione sulle questioni d'interesse del personale. Essi sono sorti proprio per corrispondere in forma dialettica alla funzione propria delle associazioni sindacali, sia pure nella peculiarit� e con i limiti di quelle tra militari. Mantenerli distinti serve ad evitare confusioni di ruoli e a preservare il ruolo appunto dialettico delle associazioni sindacali."

Le ragioni alla base dell'asserita "confusione di ruoli"

Nel linguaggio corrente, per "confusione" si intende la "situazione di pi� cose o persone mescolate o riunite insieme alla rinfusa; disordine, scompiglio, tumulto[1]".

Nel linguaggio giuridico, invece, si ha "confusione" quando vi � "riunione nella stessa persona di qualit� o condizioni contrastanti[2]". Nelle obbligazioni, ad esempio, vi � confusione di ruoli quando la stessa persona finisce per essere contemporaneamente debitore e creditore, causando cos� l'estinzione dell'obbligazione medesima[3]. Si giunge poi, anche all'utilizzo di confusione quale sinonimo di "turbamento, imbarazzo[4]".

Dal momento che il Delegato alla rappresentanza e il Dirigente sindacale hanno �o dovrebbero avere- il medesimo interesse, cio� la tutela dei lavoratori militari, � evidente che la scelta semantica non sia ispirata al significato giuridica dell'espressione "confusione di ruoli". Se cos� fosse, non dovrebbero esserci motivi di imbarazzo o turbamento, perch� i ruoli, come detto, guardano nella medesima direzione.

Ora, per comprendere le ragioni di una tale scelta semantica, bisogna guardare piuttosto al suo significato pedagogico, cio�, al suo significato all'interno della famiglia.

Nei discorsi pubblici, infatti, i corpi militari spesso sono definiti come "una grande famiglia" e i militari appellati come "i nostri ragazzi". Inoltre nella "grande famiglia militare" il potere sanzionatorio non di rado viene esercitato con finalit� correttive ed educative. Si considerino, a tal proposito, i casi di sanzioni disciplinari comminate con motivazioni del tipo: "per la branda in disordine" oppure "per la barba incolta". Da fonti aperte si � appreso che uno dei "nostri ragazzi" � stato sanzionato addirittura "per aver intrattenuto un rapporto sessuale con la propria fidanzata"[5]. Al militare era stato prescritto dal medico di "astenersi da attivit� traumatiche di qualsiasi genere".

Ebbene, ci si chiede: quando in una famiglia si assiste ad una confusione di ruoli?

Tendenzialmente, quando si � in presenza di "genitori adolescenti e giovani adulti", in cui viene diminuito il divario generazionale tra genitori e figli, creando tra gli stessi un rapporto "meno verticale e pi� orizzontale"[6].

In ambito familiare, per�, la confusione di ruoli presuppone che il figlio reclami una certa autonomia prima di compiere il diciottesimo anno di et�. Dopo quella data non ha pi� senso parlare di confusione di ruoli, in quanto secondo l'art. 2 del Codice Civile si consegue la capacit� di agire con il raggiungimento della maggiore et�, con la quale "si acquista la capacit� di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilit� un'et� diversa".

Ci� posto, poich� i cittadini-militari hanno determinate restrizioni nell'esercizio dei propri diritti, anche diritti di rilevanza costituzionale, di fatto, nel corso degli anni la loro condizione giuridica � diventata molto simile a quella dei "minorenni", poich� la tutela dei loro interessi � stata sostanzialmente demandata alla scala gerarchica e ai suoi organi affiancati, o talvolta agli avvocati di fiducia, che hanno acquisito di fatto il ruolo di "tutori" in presenza di contenziosi ad essi pertinenti.

Una tale conclusione la dice lunga su ci� che � stata la rappresentanza militare in tutti questi anni.

In altri termini, l'incompatibilit� del ruolo di delegato con quello di sindacalista lascia sospettare che fino ad oggi la rappresentanza militare sia stata per il Comandante come un figlio minorenne servizievole ed obbediente. Un figlio che ha "affiancato" il proprio genitore senza mai porsi in posizione "frontale". E anche volendo non avrebbe potuto perch� la normativa glielo impediva, e chi ci ha provato in alcuni casi ha subito conseguenze disciplinari e di carriera.

Il 13 giugno 2018, dunque, i militari sono diventati maggiorenni; sono diventati capaci di agire e di tutelare in prima persona i propri interessi.

Stando cos� le cose, s� che c'� "confusione dei ruoli"!

Una inaccettabile confusione che si risolve con la soppressione del ruolo della Rappresentanza militare che oggi non ha pi� motivo di esistere. E se il Delegato alla Rappresentanza militare tiene veramente alla tutela degli interessi dei colleghi, pu� continuare ad occuparsene all'interno di un Sindacato Militare.

Il cittadino-militare maggiorenne e il suo rinnovato rapporto con l'Autorit�

In un contesto in cui "la volont� del capo" e la sua discrezionalit� amministrativa hanno un peso maggiore del principio di legalit� -in quanto quegli spazi che i Padri costituenti destinarono al principio di legalit� sono rimasti occupati (abusivamente) dalla "regola dell'onore" (del capo)- la presenza di una struttura associativa che possa fare perno proprio su quel principio di legalit� amministrativa viene comprensibilmente vissuta come una lesione delle prerogative proprie del comandante. Ci� in quanto quest'ultimo in qualche modo, viene "responsabilizzato", come se il "controllore venisse controllato" e, dal suo punto di vista, "venisse messo in discussione". E "ogni messa in discussione dell'Autorit�" in un ordinamento di tal guisa � ritenuta "non in linea" con lo "status militis modello". Si pensi a tal fine allo scarso punteggio dato ai titoli di studio rispetto agli incrementi che si possono ottenere tramite gli encomi e le valutazioni caratteristiche nei concorsi interni[7].


Mi pare che abbia toccato proprio il cuore delle questioni il Presidente del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER) Esercito, allorquando qualche giorno fa ha dichiarato che "in Teatro operativo, in missione in Italia o anche in attivit� addestrative, dove si impiegano armi e mezzi sofisticati e dove c'� di mezzo la vita delle persone, non pu� esistere la messa in discussione di un ordine dato da un comandante".

E' giusto il caso di precisare, per�, che il dovere di obbedienza agli ordini militari non coinvolge solo il fante e l'alpino, ma anche i militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri impiegati in attivit� di polizia tributaria e giudiziaria. "Il tema, dunque, � a forte connotazione politica e la sua disciplina si presenta come cartina di tornasole per testare le inclinazioni autoritarie ovvero liberali del nostro ordinamento giuridico"[8].

E' innegabile che avendo il militare conseguito la maggiore et� anche il suo rapporto con l'Autorit� si dovr� necessariamente rinnovare. Ma non � detto che ci� sia un male!

Con l'avvento delle associazioni militari, che non fungono primariamente da "controllori dei controllori", la catena di comando si sentir� "maggiormente responsabilizzata" in quanto vi � un soggetto esterno all'Amministrazione ed autofinanziato, che per tutelare adeguatamente gli interessi dei rappresentati dovr� necessariamente verificare il rispetto delle norme.


E' forse questo che si teme?


Secondo il parere di chi scrive, non � il caso di preoccuparsi, perch� un'azione di comando competente, scrupolosa e, soprattutto, imparziale non ha nulla da temere dalla presenza delle associazioni sindacali. Anzi �

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[1] Www.treccani.it, voce confusione

[3] Art. 1253 del Codice Civile.

[5] Link alla fonte: https://www.grnet.it/news/news-news/19-militare-sanzionato-disciplinarmente-per-un-rapporto-sessuale-con-la-propria-fidanzata/.

[6] Sull'argomento, si veda S. Negrin: Genitori adolescenti e giovani adulti: quando l'inversione dei ruoli confonde la famiglia, in www.emedea.it.

[7] A tal proposito, si � sostenuto che "le valutazioni caratteristiche, come pure le ricompense, siano uno "strumento di selezione ideologica" [�] In tale contesto, � facile che un militare laureato sia considerato alla stregua di un "eretico", ovvero di un dissidente "interno" all'organizzazione di appartenenza, in quanto aderente a delle "dottrine" di provenienza statale, ma non invalse ai vertici che dispongono e valutano il predetto militare.

Detto diversamente, un militare laureato � un cittadino italiano che ha due titoli statali. Per�, pare che il militare laureato oggi rappresenti un ossimoro, piuttosto che un'endiadi [�] Se valutazioni caratteristiche e ricompense non fossero uno "strumento di selezione ideologica", non avremmo da una parte dirigenti militari senza la laurea o conseguita con i crediti formativi e dall'altra sottufficiali e militari di truppa laureati che faticano a superare i concorsi. E nel mezzo, come missili scud che intercettano e neutralizzano � i titoli di studio - dinamiche premiali di origine feudale, secondo le quali il rapporto fiduciario col Superiore (premi e valutazione caratteristica) vale pi� di un percorso di studi universitario. Non � raro incontrare militari istruiti che, piuttosto che essere premiati, spesso sono considerati "poco adeguati" e quindi valutati "nella media". C. Iafrate, IL TITOLO DI STUDIO ALL'INTERNO DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE NON VALE UN "CIPPO", in www.ficiesse.it.

[8] C. Iafrate, Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare, in http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2016_n16-2/b-studi_03%20Iafrate.pdf


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