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Data: 03/02/2019 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Nel caso in cui un neonato muoia a distanza di poche ore dal parto, i genitori non possono ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno da perdita della vita. Non lascia alcun dubbio in proposito la Corte d'appello di Ancona che, con la sentenza numero 101/2019 qui sotto allegata, ha sancito un principio che, in una materia in cui scarseggiano precedenti posizioni giurisprudenziali, è destinato a lasciare il segno.
La vicenda[Torna su]
Nel caso di specie, la causa aveva a oggetto la vicenda di un bambino nato prematuro e deceduto a distanza di appena 29 ore al parto. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da perdita della vita del neonato, il tribunale di primo grado si era pronunciato negativamente, con un'ordinanza che, su questo come su altri aspetti, era quindi stata oggetto di impugnazione da parte dei genitori del piccolo. Morte immediata[Torna su]
Con la pronuncia in commento, la Corte d'appello ha deciso di confermare la posizione già assunta dal giudice di primo grado, collegandosi a quanto sancito dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza numero 15350/2015 e ribadendo, quindi, che non è possibile ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis quando la morte sia immediata o segua entro un brevissimo lasso di tempo alle lesioni, per l'assenza di un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio. Mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo[Torna su]
Più in particolare, in ipotesi come quella oggetto di causa, per la Corte deve ritenersi che la irrisarcibilità del danno da perdita della vita derivi non tanto dalla natura personalissima del diritto leso, quanto piuttosto "dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo". La quantificazione del danno iure proprio[Torna su]
La pronuncia in commento rileva anche per le argomentazioni svolte con riferimento alla liquidazione del danno iure proprio, fatta dal Tribunale avvicinandosi ai valori più bassi della forbice prevista dalle tabelle milanesi e confermata dalla Corte d'appello. Il giudice di primo grado ha infatti tenuto conto di tutti gli aspetti che per la Corte sono rilevanti e significativi ai fini della liquidazione del danno. In primo luogo si è considerato che per determinare l'importo dovuto tra il minimo e il massimo si deve tenere conto:
Fatta questa premessa, il primo giudice, con un ragionamento convalidato dalla Corte d'appello, ha quindi determinato l'importo del risarcimento tenendo presente, da un lato, la brevità della vita del piccolo, la mancanza obiettiva del tempo per la consolidazione di un rapporto affettivo e la giovane età dei genitori e, dall'altro, l'infrequenza di complicanze del parto e la mancanza all'epoca di altri figli, così compensando, sebbene in piccola parte, gli altri indici orientativi. |
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