Data: 03/02/2019 12:00:00 - Autore: Luca Passarini
Guida diritto costituzionale

di Luca Passarini - La carta costituzionale, frutto di un compromesso tra le varie anime politiche che componevano l'assemblea costituente, fu elaborata da un ristretto gruppo, la commissione dei 75.

Vediamo i punti salienti della storia della Costituzione italiana:

La Commissione dei 75

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Già dal mese dopo la sua elezione, il 2 giugno 1946, l'Assemblea Costituente si dedica all'elaborazione della Costituzione attraverso un gruppo ristretto, istituito appositamente: si tratta della Commissione per la Costituzione, nota anche come Commissione dei 75, dal numero dei membri a cui è richiesto di collaborare. Presidente della Commissione è Meuccio Ruini, e la sua organizzazione interna prevede l'istituzione di tre sottocommissioni: la prima, diritti e doveri dei cittadini, presieduta dal Vicepresidente Umberto Tupini, la seconda, ordinamento costituzionale dello Stato, presieduta dal Vicepresidente Umberto Terracini (nonché Presidente della stessa Assemblea Costituente dopo Sforza e Saragat); la terza, diritti e doveri economico-sociali, presieduta dal Vicepresidente Gustavo Ghidini. Mentre a un comitato di redazione, detto comunemente "Comitato dei 18" spettava il compito di coordinare ed armonizzare il lavoro prodotto dalle tre sottocommissioni. Il 31 gennaio 1947 il testo approvato dalla Commissione per la Costituzione, definito "Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana" viene presentato alla Presidenza dell'Assemblea Costituente, presieduta proprio dallo stesso Terracini, per la discussione generale. Con la possibilità di intervento riconosciuta a tutti e 556 i deputati, il Progetto subisce notevoli modificazioni.

Il Progetto di Costituzione

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È interessante considerare l'antecedente storico del Progetto di Costituzione come un modello di discussione e di confronto che, aperto al dialogo costruttivo, alla critica, e alla modifica, ha permesso di raggiungere la redazione definitiva dopo quasi undici mesi di confronto e compromesso tra tre anime (la cattolica, la marxista-socialista e la liberale). Gli articoli del Progetto iniziale sono 131, poi portati a 139 con la discussione in aula: tra i principi fondamentali non compaiono gli attuali articoli 4, 5, 6, 8 e 9 e anche i peculiari articoli due e tre presentano un dettato differente.

Tra le principali macroscopiche differenze tra i due testi si rinviene, per esempio: la possibilità per il Presidente della Repubblica di indire un referendum popolare su un disegno di legge non approvato da una delle due camera; i trentacinque anni richiesti per l'elezione a senatore e i quarantacinque per la Presidenza della Repubblica; la possibilità per cinquanta deputati o diecimila elettori di promuovere giudizio di legittimità costituzionale in via principale di fronte alla Corte costituzionale; la figura del Primo ministro poi denominata solo in seguito Presidente del Consiglio dei Ministri; l'assenza dello strumento dei decreti legge.

Il compromesso costituzionale

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Secondo autorevole dottrina (La Pira, Calamandrei) la Costituzione adottata è il frutto di un compromesso necessario tra le varie anime politiche presenti in Assemblea, ricercando la necessità di un accordo tra punti di vista anche molto divergenti.
Come riconosciuto da Zagrebelsky: "Le costituzioni contrattate tra più forze politiche e sociali non sono manifesti ideologici che devono obbedire a una rigorosa logica unitaria: sono documenti che, per poter valere, devono rappresentare tutte le parti dell'accordo. Il compromesso non è quindi la debolezza, ma la forza della Costituzione".
Da questo confronto continuato ne esce una Costituzione che valorizza il pluralismo e le minoranze, che si impegna a contrastare le disuguaglianze, in virtù di un ideologico principio di eguaglianza sostanziale, che trascende la semplice eguaglianza formale di epoca liberale; lo Stato interviene direttamente e si fa promotore dei diritti sociali ed economici dei privati; oltre all'affermazione materiale della persona (propria della ideologia socialista), il nuovo testo si pone l'obiettivo di perseguire contemporaneamente il progresso spirituale (di chiara ideologia cristianocattolica); si afferma con certezza il riconoscimento di diritti fondamentali inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali (e sono tante quelle direttamente indicate e tutelate in Costituzione: la famiglia, la comunità religiosa, il sindacato, il partito politico, l'associazione privata…). In definitiva si può affermare senza dubbio che le tipiche libertà fondamentali liberali sono certo riaffermate e considerate inviolabili, come patrimonio storico individuale irrinunciabile, ma vengono allo stesso modo collocate in un nuovo panorama ideologico valoriale di tipo sociale, aprendosi alla grandezza dello Stato di democrazia sociale.

Approvazione e promulgazione della Costituzione

Raggiunta allora una convergenza complessiva sul testo, la discussione generale si conclude in aula con l'approvazione definitiva, il 22 dicembre 1947 con 458 voti favorevoli, 62 contrari e nessun astenuto, su di un totale di 520 votanti. La Costituzione viene poi promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, il 27 dicembre, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione; viene poi inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, dovendo essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato, come previsto nella diciottesima disposizione transitoria e finale della stessa.

Leggi anche la guida La Costituzione

Bibliografia:

G. Zagrebelsky, Lo Stato liberale nell'Italia del XIX secolo, Mondadori


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