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Data: 04/02/2019 12:30:00 - Autore: Assunta Giordano di Assunta Giordano - Domani 5 febbraio 2019 ricorrono il Safer Internet Day e la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola.
SID 2019 e Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo[Torna su] Una riflessione, da un punto di vista giuridico e sociale, si impone. Sono stati fatti senz'altro enormi passi in avanti rispetto agli anni '70, quando gli inspiegabili suicidi dei bambini in Norvegia costrinsero il governo a stanziare dei fondi nazionali per coordinare una ricerca nelle scuole, affidata a Dan Olweus, professore di psicologia all'Università di Bergen, ancora oggi massima autorità mondiale sull'argomento. La normativa nazionale sul cyberbullismo Tracciando un bilancio, la Legge 29.05.2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" ha avuto senz'altro il pregio di definire, in ambito giuridico, le condotte di cyberbullismo, individuate in "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Tuttavia non è stata introdotta una nuova figura di reato e gli atti di cyberbullismo continuano ad essere penalmente perseguiti soltanto se integrano fattispecie incriminatrici già esistenti, quali: violenza privata (art. 610 c.p.), lesioni (artt. 582 c.p.), molestie (art. 660 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), stalking (art. 612-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), furto d'identità digitale (art. 640-ter c.p.), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis) ecc. Tali reati, sorretti dal medesimo disegno criminoso, saranno sanzionati sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 comma 2 c.p. La giurisprudenza sul cyberbullismo[Torna su] La Corte di Cassazione Sezione V Penale, con Sentenza n. 26595 dell'11.06.2018, relativa a fatti chiaramente antecedenti l'entrata in vigore della normativa in questione, nel confermare la sentenza di appello (Corte di Appello Sez. Minorenni di Catania del 27.01.2017), ha stigmatizzato la pluralità delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati in danno del L.B., per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui egli frequentò la scuola, costringendolo, prima, ad interrompere la frequenza scolastica ed, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi che, avendo determinato un'evidente alterazione delle condizione di vita del minore, integrano la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p., unitamente all'accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore. Ha inoltre confermato la sussistenza dei concorrenti reati di lesioni volontarie e di percosse, avendo desunto la sussistenza del primo reato, dall'accertata presenza sulla persona del minore di lividi ed ematomi, alterazioni che, come è noto, richiedendo un processo di reintegrazione, anche di breve durata, devono considerarsi "malattia", ai sensi e per gli effetti dell'art. 582 c.p., nonchè la responsabilità del N. anche per tale reato dalle dichiarazioni della persona offesa. Nella fattispecie è interessante notare la totale assenza di un processo di maturazione e di rivisitazione critica del proprio operato da parte degli imputati, i quali hanno continuato ad affermare che la persona offesa era stata vittima di scherzi, dimostrano di non avere compreso la gravità della propria condotta. Rispetto a quest'ultimo profilo, di tutt'altro tenore è stata la sentenza resa dal Tribunale per i minorenni di Torino il 19 dicembre scorso nel processo nei confronti di cinque ragazzi coinvolti nel suicidio di Carolina Picchio, la studentessa che nel gennaio del 2013 si lanciò dalla finestra di casa perché esasperata dalle offese ricevute via social. I giudici di merito hanno appurato che i ragazzi, all'epoca del fatto minorenni, hanno concluso positivamente il percorso di "messa alla prova" introdotto con la riforma del processo penale nel 1988, ed inserito nell'art. 28 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 488 e, per l'effetto, hanno reso sentenza di non doversi procedere con conseguente estinzione dei reati loro ascritti. Nel caso specifico la misura ha assolto alla sua funzione rieducativa e di recupero, fortemente perseguita soprattutto nel settore minorile, in cui la personalità del "reo" è in piena evoluzione. Criticità[Torna su] La Legge 29.05.2017 n. 71 si muove lungo la medesima direttrice preventiva, introducendo misure che vanno dalla presenza di un docente referente per ogni scuola, appositamente formato, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo all'inserimento di apposite sanzioni disciplinari nei regolamenti di istituto per condotte di cyberbullismo, dal diritto all'"oscuramento" dei contenuti offensivi all'ammonimento amministrativo del Questore, peraltro già previsto per lo stalking, applicato in assenza di denuncia querela ed efficace fino alla maggiore età. Nulla è innovato rispetto alle condotte dei minori infraquattordicenni, per i quali permane la presunzione assoluta di non imputabilità e nei confronti dei quali, laddove abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come delitto e risultino "pericolosi" il giudice può, ex art. 224 c.p. imporre una misura di sicurezza "tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto". La Legge 71/2017 non ha riformato neanche il profilo della responsabilità civile, tant'è che trovano tuttora applicazione gli articoli 2043 e 2048 c.c. Non va sottaciuto che tale normativa è dedicata esclusivamente alle condotte di cyberbullismo, nulla prevedendo per i casi di bullismo, laddove avrebbe potuto ampliare la portata delle misure preventive anche a tali fenomeni, dolorosamente diffusi. La normativa regionale[Torna su] La Regione Campania, tra le altre, con Legge regionale n. 11 del 22.05.2017 "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania" ha promosso una serie di interventi di prevenzione e contrasto non solo del cyberbullismo ma anche del bullismo, definito come comportamenti e atti offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono ripetutamente ai danni di una o più vittime, per umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità ed altre condizioni personali e sociali della vittima. Naturalmente non è stato introdotto il reato di bullismo, né una legge regionale avrebbe potuto farlo e, anche per il bullismo, valgono le considerazioni svolte circa la sua natura di comportamento complesso, caratterizzato quasi sempre da una molteplicità di condotte che configurano diversi reati, avvinti dal vincolo della continuazione. Alcune riflessioni[Torna su] Una riflessione sociale è d'obbligo: in ogni storia di bullismo e cyberbullismo non ci sono mai vincitori e vinti: c'è solo un soggetto debole che se la prende con uno ancora più debole e approfitta dell'incompetenza e dell'analfabetismo emotivo che domina l'ambiente in cui entrambi vivono e si muovono per affermare un potere fittizio, fatto di degrado, umiliazione, solitudine e omertà. Il disimpegno morale che, secondo Bandura, è l'insieme dei meccanismi e processi tramite i quali l'individuo si auto-giustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna, è il principale fattore di rischio. Tutti hanno precisi obblighi e responsabilità nel ridurlo e prevenire e rimuovere l'incompetenza relazionale e l'assenza di empatia che domina la maggior parte delle interazioni giovanili. |
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