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Data: 05/02/2019 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Scatta il licenziamento nei confronti del dipendente dell'azienda che approfitta del permesso di cui alla legge n. 104/1992, riconosciutogli per assistere la suocera, per recarsi al mare in una località fuori regione, mentre l'anziana viene lasciata a casa. La condotta dell'uomo, inchiodato da un post sui social e dalla relazione di un'agenzia investigativa, è ritenuta grave e sintomatica di un chiaro abuso Tanto si desume dall'ordinanza n. 2743/2019 (sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso di un uomo contro il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società datrice di lavoro. Quest'ultima aveva accertato, con l'ausilio di un'agenzia investigativa e complice anche quanto il lavoratore aveva postato sui social, che il dipendente, durante una giornata di permesso richiesta ai sensi della legge n. 104/1992, si trovava invece in una località di mare in un'altra regione, mentre la suocera che avrebbe dovuto assistere era rimasta a casa. Licenziato il dipendente che approfitta del permesso 104Per i giudici di merito, la sentenza espulsiva risulta proporzionata stante l'abuso e la gravità del comportamento del dipendente. Una conclusione avvalorata anche dalla Cassazione in quanto l'addebito risulta adeguatamente specificato, e non genericamente come sostenuto dal dipendente, ed evidentemente dato dall'abuso del permesso richiesto ai sensi della legge 104/1992. L'uomo, infatti, era in località diversa da quella dove si trovava l'interessata, come dimostrato dagli elementi di prova acquisiti sulla base dell'istruttoria svolta, e neppure oggetto di specifica contestazione. Inoltre, l'abuso in sé appare per i giudici rilevante, indipendentemente dalla circostanza (indimostrata) che si trattasse della prima volta che accadeva, soprattutto nella prospettiva dell'affidamento sull'esatto adempimento delle prestazioni future. Ai fini della configurabilità dell'abuso medesimo, spiega la Corte, è sufficiente la sola presenza del ricorrente in altro luogo, dallo stesso mai contestata, e la mancata specificazione di "altre attività" cui si sarebbe dedicato in alternativa. Il ricorso va pertanto rigettato.
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