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Data: 05/02/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Rischia una condanna per disturbo alla quiete pubblica chi si diletta in esibizioni canore di notte, su una strada pubblica sulla quale insistono anche delle abitazioni, tenendo alto il volume della radio della propria auto. Per far scattare il reato è sufficiente che gli schiamazzi siano idonei a recare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un'area ristretta. La vicenda[Torna su] Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 4462/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di uomo condannato per il reato di cui all'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). All'imputato era, tra l'altro, contestato di aver disturbato di notte il riposo delle persone, cantando a squarciagola e tenendo alto il volume della radio della sua autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Inoltre, l'uomo aveva anche rifiutato di declinare le proprie generalità e di esibire i documenti ai carabinieri, intervenuti in seguito ad una segnalazione per i suddetti fatti. Schiamazzi e rumori: quando scatta il reato?[Torna su] Nonostante le rimostranze dell'uomo, gli Ermellini rammentano che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (cfr. Cass., n. 18521/2018). L'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio a un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (cfr. ex multis, Cass. n. 11031/2015). Condannato chi canta a squarciagola di notte[Torna su] Nella specie, oltre alla persona che aveva segnalato il disturbo, erano stati gli stessi agenti intervenuti sul posto ad aver constatato l'idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone. In definitiva, l'accertamento svolto dalla Corte di appello appare sostenuto da motivazione non manifestamente illogica o giuridicamente viziata. Una conclusione avvalorata, in particolare, anche delle circostanze di luogo (zona ad alta densità abitativa) e di tempo (l'ora notturna e il silenzio della notte) in cui si era realizzata la condotta ritenuta meritevole di sanzione. |
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