Data: 06/02/2019 19:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Per ottenere da Cassa Forense l'accesso alla pensione di anzianità, con computo, attraverso totalizzazione, di periodi assicurativi presso INPS, sarà necessaria non solo un'anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa Forense di almeno 35 anni, ma anche la cancellazione dagli Albi di avvocato e procuratore.

È l'orientamento confermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 2225/2019 (qui sotto allegata) per quanto riguarda i requisiti per la pensione di anzianità con Cassa Forense, in tutti i casi in cui si richiede il computo dell'anzianità.

La vicenda

Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un avvocato che aveva agito nei confronti della Cassa per ottenere la pensione di anzianità, avendone maturato il requisito assicurativo e contributivo mediante totalizzazione della contribuzione versata presso l'INPS con gli anni di contribuzione alla Cassa, pur non avendo provveduto alla cancellazione dall'Albo professionale.

Il professionista censura la sentenza impugnata per avere ritenuto necessario il requisito della cancellazione dall'Albo non solo nel caso di pensione di anzianità erogata dalla Cassa in forza dei soli contributi versati presso la stessa, ma anche nel caso di pensione di anzianità erogata ai sensi della richiamata disposizione del decreto legislativo n. 42/2006, a seguito di totalizzazione di contributi versati presso diverse gestioni previdenziali.

Pensione di anzianità a seguito di totalizzazione dei contributi

La Cassazione, a seguito di una ricostruzione storico-sistematica dell'istituto della totalizzazione, ritiene che la sua disciplina non abbia in alcun modo lambito le regole di erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità proprie di ogni singolo ordinamento interessato dalla totalizzazione contributiva, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 148/1997, limitandosi a consentire di valorizzare, effettivamente, tutti i contributi versati, dal lavoratore, nel corso della sua intera vita lavorativa, per conseguire il diritto a pensione o ad una pensione più elevata.
L'art. 3, legge n. 476/1980 prevede che "la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa" e che "la corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente".

Pertanto, la cancellazione dagli Albi di avvocato e di procuratore concorre a integrare, con la prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di almeno trentacinque anni, la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della Cassa medesima (cfr. Cass. n. 29780/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Avvocati: per la pensione resta necessaria la cancellazione dall'albo

La costante giurisprudenza della Corte ha affermato che il requisito della cessazione di ogni attività lavorativa subordinata per l'accesso dei lavoratori dipendenti alla pensione di anzianità, fin dall'istituzione ai sensi dell'articolo 22 della legge 153/1969, è rimasto immutato anche dopo la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge n. 335/1995) che ne ha modificato soltanto i requisiti assicurativi e contributivi.

Non è configurabile, pertanto, un'abrogazione tacita della disposizione che prevede l'analogo requisito della cancellazione dall'albo professionale per l'accesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma del 1995 e in dipendenza dell'armonizzazione alle pensioni di anzianità a carico dell'AGO, quanto a requisiti (assicurativi e contributivi) per l'accesso dei pensionamenti anticipati di anzianità a carico degli enti previdenziali privatizzati (quale la Cassa resistente).

In conclusione è rimasta immutata, in difetto di qualsiasi abrogazione, deroga o modifica, anche la disposizione recata dall'art. 3, legge n. 576 del 1980, all'esito della sentenza di parziale accoglimento della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 73 del 1992 cit.), che prevede la cancellazione dall'albo professionale degli avvocati e procuratori, quale requisito per l'accesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

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