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Data: 24/09/2019 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il nostro ordinamento prevede un sussidio, denominato "assegni familiari", che sostiene economicamente le famiglie di lavoratori appartenenti a determinate categorie ed esclusi dalla normativa che regola gli ANF (Assegni Nucleo Familiare). Per approfondimenti vai alla guida Gli assegni familiari Indice:
Familiari a carico[Torna su]
Coloro che, sulla base dei requisiti previsti dalla legge, hanno diritto agli assegni familiari, possono riscuotere il contributo per ogni familiare a carico. Tra questi ultimi possono rientrare a pieno titolo anche i figli. Figli a carico[Torna su]
A primo acchito si potrebbe pensare che possano essere considerati a carico esclusivamente i figli minorenni, ma in realtà non è così. La concessione dell'assegno è legittimata anche rispetto a figli maggiorenni, anche se a determinate condizioni. In altre parole, se i figli minorenni sono sempre considerati a carico ai fini della concessione degli assegni familiari, lo stesso non può dirsi anche per i figli maggiorenni. Figli maggiorenni: requisiti per essere considerati a carico[Torna su]
In particolare, oltre ai figli minorenni (che quindi abbiano un'età inferiore a 18 anni), sono figli a carico ai fini della concessione degli assegni familiari anche: - i figli maggiorenni che abbiano un'età non superiore ai 21 anni e che siano apprendisti o studenti di scuola media inferiore; - i figli maggiorenni che abbiano un'età non superiore ai 26 anni e che siano studenti universitari, nei limiti del corso legale di laurea. Sono sempre considerati a carico, a prescindere dall'età, i figli maggiorenni inabili al lavoro. In nessun caso, se si parla di figli, rileva la convivenza. Assegni familiari: gli altri familiari a carico[Torna su]
Per completezza, va detto che tra i familiari a carico non rientrano solo i figli (maggiorenni o minorenni). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, infatti, possono essere considerati a carico anche i seguenti soggetti: - il coniuge, anche se legalmente separato, purché sia a carico e solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; - i fratelli, le sorelle e i nipoti conviventi che siano minorenni o conviventi fino a 21 anni di età e apprendisti o studenti di scuola media inferiore o conviventi fino a 26 anni di età e studenti universitari nel limite del corso legale di laurea o conviventi inabili al lavoro; - gli ascendenti (come genitori, nonni, e così via) ed equiparati, purché il richiedente sia piccolo coltivatore diretto; - i familiari di cittadini stranieri che risiedono in paesi con i quali esiste una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. |
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