Data: 10/02/2019 12:00:00 - Autore: Salvatore Tartaro

Dott. Salvatore Tartaro - Oggetto del presente contributo è l'efficacia solutoria dell'assegno circolare girato in pagamento al creditore. Fatta una brevissima premessa, si cercherà di capire, alla luce della giurisprudenza più recente, se la girata, con immissione del creditore nel possesso del titolo, estingua l'obbligazione di pagamento gravante sul debitore.

L'assegno circolare

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L'assegno circolare è un titolo di credito considerato oltremisura affidabile nel circuito economico. Si tratta, in buona sostanza, dell'ordine effettuato da un soggetto privato ad un istituto bancario, di pagare a vista, al possessore che lo porti ad incasso, le somme in oggetto a tale titolo.

La maggiore affidabilità dell'assegno circolare rispetto a quello bancario deriva dal fatto che, mentre quest'ultimo attinge alle provviste di un conto corrente, della cui esistenza non v'è certezza all'atto di ricevimento del titolo, l'emissione di un assegno circolare avviene solo tramite la consegna materiale, all'istituto emittente, di somme equivalenti a quelle in oggetto al titolo ordinato.

L'assegno circolare, secondo quanto disposto dal Regio Decreto n. 1736/1933, cd. Legge sull'assegno bancario, deve essere portato ad incasso dal possessore entro giorni otto, nell'ambito del medesimo Comune, ovvero entro giorni quindici, se portato ad incasso in Comune differente da quello ove il titolo è stato emesso.

Spirati tali termini l'assegno rimane valido ma l'istituto emittente può revocare l'ordine di pagamento, con la conseguenza che, decorso un determinato lasso di tempo, è altamente probabile che l'assegno circolare portato ad incasso non venga pagato.

In caso di revoca dell'ordine del pagamento il possessore può esperire l'azione di regresso per recuperare le somme in oggetto al titolo revocato. Tale azione è esperibile entro lo spirare del triennale termine prescrizionale dal soggetto ordinante, mentre il possessore giratario soggiace al termine decadenziale breve di trenta giorni.

Ne consegue che il giratario che non esercita l'azione di regresso nel termine previsto dal summenzionato art. 84 non potrà più recuperare le somme dormienti presso l'istituto emittente, presso la quale potrà agire in via di regresso soltanto l'ordinante.

A questo punto non rimarrebbe che sperare che l'ordinante collabori al recupero di tali somme dormienti, facendole pervenire nelle mani dello stesso, se non fosse che, in realtà, l'ordinante è obbligato a tale collaborazione in virtù del principio della buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale (art. 1375 c.c.).

Efficacia solutoria assegno circolare

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Quindi se avete ricevuto un assegno circolare ai fini dell'adempimento di una controprestazione, è bene che sappiate che tale dazione non estingue l'obbligazione, trattandosi, in termini tecnici, di una datio pro solvendo, e cioè di una dazione in funzione di pagamento.

Ergo la dazione dell'assegno circolare mediante girata non estingue l'obbligazione di pagamento sicché il giratario non sia venuto in possesso delle somme in oggetto al titolo.

La giurisprudenza

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Per orientamento univoco della Suprema Corte a partire dalla sentenza pronunciata a Sez. Un. del 18 dicembre 2007, recante n. 26617, a risoluzione del contrasto maturato in materia di idoneità solutoria del pagamento fatto a mezzo di assegno circolare, è pacifico affermare che in caso di pagamento di somme tramite assegno circolare «l'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio del debitore si verifica (…) quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'incontrovertibilità dell'assegno» (ex plurimis Cass. civ. Sez. III, 9/10/2012).

In tal senso, quindi, il rapporto contrattuale deve intendersi, sicché l'assegno non venga portato ad incasso e pagato, perpetuato in fase di esecuzione con la conseguenza che, qualora l'ordinante non collabori in buonafede al recupero di tali somme, il giratario potrà richiedere al Giudice, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di condannare il debitore ad eseguire nuovamente il pagamento, fermo restando la possibilità di dimostrare l'insorgenza di un danno per la lesione della buona fede nell'esecuzione del rapporto.

Dott. Salvatore Tartaro
abilitato ex art. 41, co. 11 L. 247/2012

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