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Data: 09/02/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 29 del 4-2-2019) il decreto del 9 gennaio 2019 (qui sotto allegato) con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha provveduto all'aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il provvedimento applica quanto stabilito dal Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) secondo cui gli importi di tale risarcimento devono essere aggiornati annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT. In virtù dell'ultima variazione, rilevata dal d.m. del 17 luglio 2017, il MISE ritiene di dover maggiorare dello 0,4% a decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati al primo comma dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private. Danno biologico lieve: i nuovi importiLe misure aggiornate sono le seguenti: - Euro 807,01 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 139, ovvero quello liquidato a titolo di danno biologico permanente; - Euro 47,07 per quanto riguarda l'importo relativo a ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b), ovvero quello liquidato a titolo di danno biologico temporaneo. Si rammenta, come stabilito dall'art. 139 dello stesso Codice delle assicurazioni, che per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Le lesioni dovranno essere in ogni caso documentate e obiettivamente accertate: quelle che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Inoltre, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, potrà essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20%. |
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