Data: 10/02/2019 14:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax � L'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 2 del 2019 ha illustrato i primi chiarimenti riguardo le maggiorazioni degli importi delle sanzioni, previsti dalla legge di Bilancio 2019.

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Arrivano adesso, sempre dall'Inl (con nota n. 1148/2019 sotto allegata) le indicazioni integrative circa l'applicazione delle sanzioni in caso di recidiva.

Inl, lavoro nero, sanzioni e recidiva

L'obiettivo della norma introdotta dalla legge di bilancio 2019 � la repressione delle condotte lesive della dignit� dei lavoratori, in particolare, rispetto ai fenomeni del lavoro sommerso, dell'interposizione, del distacco transnazionale, nonch� alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi il legislatore, non solo ha previsto la maggiorazione del 10 e del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, ma ha altres� introdotto il raddoppio di tali percentuali, laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Una norma che ha la funzione di punire la reiterazione dei "medesimi illeciti", cio� l'ulteriore violazione dello stesso precetto gi� trasgredito nel precedente triennio. Con riferimento al soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate, il legislatore usa l'espressione "datore di lavoro... destinatario di sanzioni amministrative o penali...". In questo caso per la verifica sulla sussistenza della "recidiva", il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell'ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualit� di:

- "trasgressore" in caso di violazioni amministrative;

- "datore di lavoro" in caso di violazioni punite dal d.lgs. n. 81/2008 (nel quale � infatti contenuta una ?nozione di "datore di lavoro").?Ai fini della recidiva serve far riferimento agli illeciti definitivamente accertati. La disposizione in esame non contiene formule in deroga al principio generale, rispetto a quella che, ad esempio, ricomprende esplicitamente tutte le sanzioni amministrative "ancorch� non definitive".

Infine, spiega l'ispettorato, per la verifica sulla sussistenza della recidiva, occorrer� fare riferimento agli illeciti definitivamente accertati:

- allo spirare del termine per impugnare l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981;

- nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;

- al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza. Gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni non devono essere stati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione.



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