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Data: 10/02/2019 15:30:00 - Autore: Giovanni Fidone Avv. Giovanni Fidone - Con sentenza n. 175 del 07/02/2019, la Terza Sezione del TAR Catania si è espressa sul tema delle concessioni di commercio su aree pubbliche, approfondendo, in particolare, tre temi: 1) l'autonoma impugnabilità di un provvedimento di esclusione da una procedura non ancora definita; 2) l'operatività delle proroghe relative alle concessioni, disposte dalle "leggi di bilancio"; 3) le modalità di espletamento della procedura di rilascio delle concessioni, con riguardo a particolari aspetti formali.
Impugnabilità provvedimento esclusione procedura[Torna su] Sul primo tema, relativo alla immediata lesività di un provvedimento di esclusione da una procedura ad evidenza pubblica non ancora conclusa, il TAR etneo è stato chiarissimo: il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura di selezione determina un arresto procedimentale definitivo per il soggetto, manifestando una immediata capacità lesiva e risultando, pertanto, autonomamente impugnabile, a prescindere dall'esito della procedura stessa. Operatività proroghe concessioni[Torna su] Quanto alla operatività dell'art. 6 c. 8 del D.L. n. 244/2016 (il c.d. "Milleproroghe"), il quale prevedeva che il termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche, in essere alla data di entrata in vigore della citata disposizione, venisse prorogato sino al 31/12/2018, il Giudice Amministrativo ha confermato l'orientamento già espresso sulla questione in sede cautelare (ordinanza n. 704/2017), ritenendo che la norma sia chiara nel disporre una proroga ex lege delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto e con scadenza anteriore al 31.12.2018. Da ciò deriva l'obbligo per le PP.AA. di prorogare le concessioni a tale data. Sebbene il tema non sia stato toccato dal TAR Catania, non risultando tale disciplina applicabile alla fattispecie ratione temporis, si precisa che più di recente l'art. 1, commi 1180 e 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto una ulteriore proroga delle concessioni, in tal senso, sino al 31/12/2020. Modalità espletamento procedura rilascio concessioni[Torna su] Per quel che concerne, invece, le modalità di espletamento della procedura, il TAR Catania si è concentrato sull'adempimento formale che aveva causato l'esclusione della ditta, rappresentato dall'obbligo, a pena di esclusione, dell'apposizione di una dicitura sulla busta di partecipazione. Su tale crinale, non essendo dinanzi ad un appalto pubblico strictu sensu, nel quale si pone l'esigenza, con riferimento alle buste contenenti l'offerta economica, di scongiurare il pericolo della apertura delle buste da parte del funzionario dell'ufficio incompetente a riceverle, e quindi di salvaguardare la segretezza delle offerte e il principio di trasparenza delle operazioni di gara attraverso l'apertura contestuale delle buste in seduta pubblica, il G.A. ha ritenuto illegittima, per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, la previsione dell'avviso pubblico che disponga, a pena di esclusione, di indicare l'oggetto della procedura sulla busta, riportante già, obbligatoriamente, l'esatta indicazione dell'ufficio competente a riceverle all'interno dell'organizzazione amministrativa comunale. Peraltro, non potrebbe essere altrimenti, sol se si consideri che il punteggio veniva attribuito sulla scorta di criteri automatici ed in base a criteri immodificabili, in assenza di margini di discrezionalità. |
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