Data: 03/08/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La sottoscrizione da parte dei conducenti del modello di contestazione amichevole di sinistro stradale determina una presunzione "iuris tantum" che ha effetto nei confronti dell'assicuratore ed � superabile se viene fornita la prova contraria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 9548 del 1 luglio 2002) precisando che, per converso, nei confronti dei conducenti, tale modello acquista valore di confessione stragiudiziale resa alla parte che, a norma dell'art.2735 del codice civile, produce gli stessi effetti della confessione giudiziale restando esclusa ogni possibilit� di provare il contrario.
Per gli altri soggetti responsabili solidali (ai sensi dell'art. 2054 cod. civ.), la confessione resa da uno dei coobbligati (nella fattispecie il conducente) pu� fare piena prova solo a carico del confitente e non a carico degli altri debitori, nei cui confronti pu� valere solo come fonte di elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice.

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