Data: 12/02/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il decreto legge n. 4/2019, istitutivo del Reddito di Cittadinanza, � stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 28 gennaio 2019, n. 23, ed � entrato in vigore a partire dal 29 gennaio scorso.

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Il provvedimento chiarisce che il Reddito di Cittadinanza (RdC) � istituito a decorrere dal mese di aprile 2019. Si tratter� di una misura fondamentale di politica attiva del lavoro, a garanzia non solo del diritto al lavoro, ma anche volta a contrastare la povert�, la diseguaglianza e l'esclusione sociale nonch� a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura. Il RdC costituir� livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili

Ancora, il decreto illustra puntualmente i requisiti affinch� si possa beneficiare del Reddito di Cittadinanza, stabilisce in che modo sar� strutturato il beneficio economico, come si dovr� effettuare la richiesta e come verr� riconosciuto ed erogato il beneficio.

Ovviamente, per funzionare, il sistema predisposto da D.L. 4/2019 richiede onest�, che si traduce in attestazione e dichiarazioni veritiere da parte dei futuri beneficiari, in particolare in relazione ai puntuali requisiti richiesti, sia di cittadinanza, residenza e soggiorno, sia reddituali e patrimoniali. Ci� al fine di evitare che risorse destinate a soggetti emarginati sociale possano finire in mano a chi non ne ha diritto.

Reddito di cittadinanza: le sanzioni penali in caso di falsit� e omissioni

Allo scopo di dissuadere chiunque dal rendere false attestazioni o dall'omettere indispensabili informazioni, l'art. 7 del D.L. prescrive specifiche sanzioni anche di natura penale e istituisce nuove fattispecie incriminatrici dal trattamento sanzionatorio particolarmente severo.

Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, viene punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.
Si rischia, invece, la reclusione da 1 a 3 anni in caso di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivit� irregolari, nonch� di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o delle riduzione del beneficio.

RdC: revoca e decadenza dal beneficio

L'immediata revoca del beneficio, con efficacia retroattiva, viene disposta dall'Inps nei confronti di colui che venga condannato in via definitiva per i reati di cui al paragrafo precedente, nonch� per quello previsto dall'art. 640 c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), oppure "patteggi" per gli stessi reati. Il beneficio non potr� essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna.
La revoca immediata, sempre con efficacia retroattiva, viene altres� disposta dalla stessa amministrazione erogante qualora quest'ultima accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. A seguito della revoca, il beneficiario sar� tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
In tutta una serie di ipotesi, invece, � prevista la decadenza dal RdC: a titolo esemplificativo, questa scatta quando uno dei componenti il nucleo familiare, che � tenuto a farlo, non effettui la dichiarazione di immediata disponibilit� al lavoro, oppure non sottoscriva il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale.
La decadenza dal beneficio � inoltre disposta qualora il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di una dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio.
L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero delle somme indebitamente percepite sono effettuati dall'INPS. I Comuni, invece, saranno responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

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