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Data: 14/02/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La non rispondenza del supporto informatico alle specifiche tecniche, in epoca precedente alle modifiche operate dal d.lgs. 217/17 al Codice dell'Amministrazione digitale, fa in modo che sia rimessa alla libera valutazione dal giudice l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 3912/2019 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di una Cassa professionale nei confronti del suo iscritto che si era opposto. vittoriosamente. a una cartella esattoriale avente ad oggetto contributi previdenziali per gli anni dal 1994 al 1996. I giudici di merito avevano ritenuto non provata la sussistenza del credito posto che la Cassa era stata più volte, inutilmente, sollecitata a depositare i dati trasmessi dall'amministrazione finanziaria o comunque i documenti estrapolati dai compact disc depositati dalla Cassa e risultati illeggibili. Ancora, non valeva a provare i dati reddituali forniti alla Cassa dall'amministrazione finanziaria il prospetto prodotto in udienza trattandosi di documento formato dalla Cassa medesima e non estratto dai CD-ROM prodotti In Cassazione, la ricorrente evidenzia che il documento informatico ha valore probatorio, valutabile "tenuto conto delle sue caratteristiche soggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità". Aggiunge che l'integrità del documento informatico e l'assenza di sue manipolazioni sono elementi indicati dalla legge quali attestanti la sua piena idoneità probatoria e che impongono l'indagine peritale necessaria alla lettura. In sostanza, secondo la Cassa, il giudice a quo avrebbe dovuto esaminare con l'ausilio di un tecnico avente la necessaria competenza informatica il contenuto degli 11 CD-ROM prodotti e risultati non leggibili. Compact disk illeggibile? Il giudice valuta il valore di prova legaleGli Ermellini, richiamando quanto stabilito dall'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005), nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 217/2017 (che rileva nel caso di specie), prevede al comma 1 la validità e rilevanza agli effetti di legge della registrazione su supporto informatico conforme alle regole tecniche di cui all'articolo 71. Aggiunge, al comma 1 bis, che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. In sostanza, il valore di prova legale del supporto informatico è subordinato al rispetto delle relative regole tecniche di produzione e conservazione, e, in difetto, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio. Nel caso di specie, precisa la Cassazione, non risultando e neppure essendo richiamato il rispetto delle regole tecniche (quali quelle dettate in materia di sistema di conservazione dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013), il giudice del merito ha esercitato la valutazione a lui demandata, negando valore probatorio ai supporti informatici in ragione della loro inintelligibilità. La Corte di merito ha poi valorizzato la mancata ottemperanza agli ordini di esibizione, che viene considerata ex art. 116, comma 2, c.p.c. quale fonte plausibile di argomenti di prova sfavorevoli in ordine al fatto da provare. L'ammissione della CTU è un potere discrezionale del giudiceLa Cassazione rammenta anche che il provvedimento che dispone o nega l'ammissione della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando la scelta risulti adeguatamente motivata. Nel caso, la Corte ha argomentato le ragioni poste a fondamento della soluzione adottata in coerenza logica con la negazione di valore probatorio ai supporti informativi illeggibili, che avrebbe reso la consulenza tecnica un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neppure puntualmente dedotti. |
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