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Data: 14/02/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Consentita la riduzione retroattiva del tasso di interessi sui vecchi buoni fruttiferi postali: l'art. 7 del decreto legislativo n. 284/1999, ha infatti previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali sarebbero stati regolati dalle norme anteriori. È quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3963/2019 (qui sotto allegata). Il Supremo Consesso si è pronunciato sul ricorso di un risparmiatore che aveva acquistato dei buoni postali fruttiferi negli anni 1982 e 1983. Tuttavia tali buoni erano strati presentati all'incasso solo nel dicembre del 2004 e l'ufficio postale pagatore, applicando una modifica in pejus del tasso di interessi, disposta con D.M. del Tesoro in data 13 giugno 1986, aveva erogato una somma nettamente inferiore al risparmiatore, ovvero circa 32mila euro anziché gli oltre 70mila previsti dall'originaria tabella. Buoni fruttiferi postali: sì alla variazione del tasso di interesseLe Sezioni Unite confermano che la disciplina applicabile al caso in esame non è quella in vigore, al momento della riscossione, avvenuta nel dicembre 2004, per le emissioni di buoni fruttiferi postali successive alla abrogazione dell'art. 173 del cd. codice postale. La norma abrogatrice, ovvero l'art. 7 del decreto legislativo n. 284/1999, ha infatti previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano a essere regolati dalle norme anteriori. La norma ha altresì chiarito che i detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. Anche il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale ribadendo che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni sarebbero rimasti regolati dalla previgente disciplina. Al rapporto controverso, nel caso di specie, si applica dunque il testo dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974: tale disposizione consentiva alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione. Tuttavia, nulla di tutto questo è avvenuto nel caso in esame e deve ritenersi che il risparmiatore fosse ben consapevole che con la riscossione in epoca successiva avrebbe ottenuto una corresponsione degli interessi diversa. Modifica tasso buoni fruttiferi: modifica ab externo nel contratto ex art. 1339 c.c.Il risparmiatore, inoltre, non può lamentare la mancata conoscenza della possibilità di una successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse: tale conoscenza, spiega la Corte, deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti. I buoni fruttiferi postali, conclude la Cassazione, sono stati qualificati dalla giurisprudenza di legittimità come titoli di legittimazione e ciò ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto. La modificazione è stata ritenuta trovare ingresso all'interno del contratto mediante un'integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. |
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