|
Data: 15/02/2019 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il genitore del "bullo" dovrà risarcire il collaboratore scolastico destinatario di frasi ingiuriose scritte dal ragazzino sulla sua scrivania. Il perdono giudiziale in sede penale non preclude la condanna nel civile. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 4152/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un genitore. Il casoQuesti era stato condannato al risarcimento del danno in favore della bidella di un liceo a causa delle scritte ingiuriose che suo figlio, minore all'epoca dei fatti, aveva vergato sulla sua scrivania con un pennarello, durante una illegittima incursione nella scuola con altri ragazzi minorenni. Il padre sottolinea come il Tribunale per i Minorenni e il giudice di pace, che si era pronunciato in sede civile di primo grado, avevano entrambi affermato l'incapacità di intendere e di volere del ragazzo al momento del fatto. Per gli Ermellini il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata la quale ha affermato che il fatto per il quale era stata avanzata la domanda risarcitoria riguardava la responsabilità dei genitori (ex art. 2048 c.c.) e, in particolare, del padre convivente con il figlio. Ciò era avvenuto tenuto conto della sicura ascrivibilità al minore di una condotta ingiuriosa caratterizza da disvalore sociale. Il perdono giudiziale del minore in sede penale non preclude il risarcimento in sede civileIl Tribunale, spiega la Cassazione, ha applicato il principio secondo il quale, in sede civile, il giudice di merito ha il potere di rivalutare, in piena autonomia, il medesimo fatto già vagliato nella sede penale minorile, dove è preclusa la costituzione di parte civile. Conseguentemente, non è applicabile il principio di cui all'art. 652 c.p.p. riguardante i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile nelle cause in cui si controverta di risarcimento danni. Tanto premesso, il Collegio rammenta che "la sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenne non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, perché esula dalle ipotesi previste negli articoli 651 e 652 c.p.p., non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile". Ne consegue che il giudizio civile deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall'attore (cfr. Cass., n. 24475/2014). Il minore ingiuria il bidello? Il padre paga per la "goliardata" del ragazzoNel caso di specie, il giudice d'appello, dopo aver precisato che la pronuncia del Tribunale per i Minorenni, pur non avendo efficacia di giudicato, è liberamente apprezzabile, ha affermato che "a fronte di precisi riferimenti contenuti nella sentenza e negli altri atti prodotti, le altre parti si sono limitate a contestazioni generiche in ordine alla sussistenza del fatto". Ancora, ha aggiunto, la stessa circostanza che si sia continuato a sminuire l'operato del ragazzo, definendolo una goliardata, testimonia che, rispetto alla specifica condotta contestata, non vi è stata sufficiente educazione del figlio a concetti elementari quali quelli del rispetto del prossimo e dell'intima connessione tra i concetti di libertà e responsabilità. Con ciò, il giudice ha desunto che non fosse stato messo in discussione neanche dal genitore che il figlio minore fosse l'autore del fatto dal quale erano derivate le richieste risarcitorie della donna. Il ricorso va dunque respinto. |
|