Data: 20/02/2019 16:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Aggredire un animale con un calcio, provocandogli lesioni, pu� costare la condanna per il reato di maltrattamento di animali. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 6728/2019 (qui sotto allegata) non ha potuto far altro che confermare definitivamente la condanna per maltrattamento di animali nei confronti dell'imputato.

L'uomo era stato sottoposto alla pena prevista dall'art. 544-ter c.p. per avere volontariamente colpito un cagnolino di jack russel con un violento calcio, sbattendolo cos� contro un muro, e cagionandogli lesioni personali nella zona toracica, giudicate guaribili in sette giorni.

La norma, si rammenta, punisce con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro, chiunque, per crudelt� o senza necessit� cagiona una lesione ad un animale. La pena � aumentata della met� se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
L'uomo contesta in Cassazione la condanna comminatagli dalla Corte d'Appello che, invece, gli Ermellini ritengono di confermare. Il giudice a quo, spiegano gli Ermellini, ha logicamente argomentato desumendo la prova della penale responsabilit� dell'imputato dalle dichiarazioni della persona che stava conducendo il cane a passeggio, quando questo fu inopinatamente aggredito.

Calcio al cane? Si rischia la condanna per maltrattamenti

Le dichiarazioni della testimone, amica dei proprietari dell'animale, sono state stimate pienamente attendibili, non essendo emerso n� un interesse personale, n� motivi di risentimento o rancore nei confronti dell'imputato, che la donna nemmeno conosceva.

Inoltre, la condotta violenta � confermata anche dalla certificazione sanitaria che aveva mostrato le lesini subite dal cagnolino.

Inutile per l'uomo contestare che gli altri testimoni presenti non si fossero accorti del fatto: uno, per sua stessa ammissione, era rivolto dal lato opposto rispetto a quello in cui si verific� e gli altri due testi, entrambi ultranovantenni e con evidenti patologie uditive, erano comunque distanti dieci-venti metri dal luogo dell'accaduto ed erano per di pi� seduti. Stante anche la repentinit� dell'azione, era ben possibile che costoro non si fossero accorti di nulla.

Si tratta di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica che, quindi, supera il vaglio di legittimit�. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Tutte le notizie